Sentenza n. 2884/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione antimafia interdittiva del 29 luglio 2026 e, con motivi aggiunti, provvedimento di cancellazione della società dall’Albo nazionale dei gestori ambientali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia, fondata sulla ritenuta contiguità con una consorteria mafiosa locale, desunta dal presunto ruolo di gestore di fatto attribuito al padre del titolare, indicato come coinvolto nelle operazioni di polizia “San Calò” e “Kerkent”, citato da un collaboratore di giustizia e gravato da precedenti penali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e delle garanzie partecipative, sostenendo che la comunicazione preventiva non aveva indicato elementi poi valorizzati nell’interdittiva, tra cui l’operazione “San Calò”, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, i mutamenti societari e il sequestro dell’impianto. Con il secondo motivo ha contestato i singoli elementi indiziari, lamentando violazione di legge, motivazione insufficiente o illogica, irragionevolezza e difetto d’istruttoria, nonché la lesione del diritto di accesso. Con il terzo ha dedotto l’assenza di attualità e concretezza del pericolo di condizionamento mafioso. Con il quarto ha sostenuto che, al più, ricorressero i presupposti per la misura meno afflittiva della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, invocando anche la violazione del principio di proporzionalità. Con motivi aggiunti ha impugnato la cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali per illegittimità derivata dall’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo: la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 è un preavviso sul possibile esito interdittivo o sull’applicazione di misure collaborative, da effettuare a valle dell’istruttoria, e deve indicare specificamente gli elementi sintomatici posti a fondamento della prognosi infiltrativa, oltre ad assegnare il termine per presentare osservazioni e chiedere l’audizione. Nel caso concreto non erano stati comunicati elementi poi utilizzati nell’interdittiva, in particolare il coinvolgimento nell’operazione “San Calò” e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia: la lacuna ha violato le garanzie partecipative e comporta l’annullamento dell’informativa. Non è applicabile il meccanismo sanante dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il potere interdittivo è non vincolato e latamente discrezionale. Il TAR ha assorbito le altre censure, essendo possibile una nuova determinazione dell’Amministrazione. Ha accolto anche i motivi aggiunti, poiché la cancellazione dall’Albo era affetta da illegittimità derivata. Sono stati annullati entrambi gli atti, con salvezza degli ulteriori provvedimenti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La comunicazione in parola, si precisa, non si identifica con il mero avviso di avvio del procedimento (art. 7, l. n. 241/1990), ma costituisce un vero e proprio preavviso sul possibile esito interdittivo o sull’applicazione di eventuali misure collaborative, da effettuarsi "a valle" dell’istruttoria.
La comunicazione è un preavviso specifico, successivo all’istruttoria, e non un semplice avviso di avvio: deve consentire all’impresa di conoscere gli elementi sintomatici posti a fondamento della possibile interdittiva e di interloquire prima della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata o incompleta ostensione degli elementi indiziari nella predetta comunicazione integra violazione delle garanzie partecipative e comporta l’annullamento dell’informativa, non essendo applicabile il meccanismo sanante di cui all’art. 21-octies, c. 2, l. n. 241/1990, attesa la natura non vincolata e latamente discrezionale del potere interdittivo.
Il vizio di partecipazione derivante dall’omessa o incompleta indicazione degli indizi non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, perché l’esercizio del potere interdittivo non è vincolato.
Massime di principio
- La comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 è un preavviso sul possibile esito interdittivo o sull’applicazione di misure collaborative, da effettuare a valle dell’istruttoria; deve indicare specificamente gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione posti a fondamento della decisione e assegnare il termine per osservazioni e richiesta di audizione.
- L’omessa o incompleta indicazione nella comunicazione preventiva di elementi indiziari poi valorizzati nell’informazione antimafia interdittiva viola le garanzie partecipative e comporta l’annullamento del provvedimento.
- Il vizio derivante dall’insufficiente ostensione degli elementi indiziari nella fase di contraddittorio non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, in ragione della natura non vincolata e latamente discrezionale del potere interdittivo.
- Se l’informazione antimafia interdittiva è annullata per violazione delle garanzie partecipative, è annullabile per illegittimità derivata anche la cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali che su di essa si fonda, ferma la possibilità per l’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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