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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19146/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato una cartella di pagamento per IRPEF relativa agli anni 2006 e 2007, assumendo la regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento via posta. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo che la notifica degli avvisi non si era perfezionata. In appello la CTR aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando la cartella limitatamente all’avviso relativo al 2007 e ritenendo invece valida la notifica dell’avviso relativo al 2006. In cassazione il contribuente ha censurato, con un motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 8 e 9 della l. n. 890/1992, sostenendo: che, dopo il primo invio non consegnato e non ritirato, mancava prova dell’ulteriore raccomandata informativa della giacenza; che l’avviso di ricevimento era incompleto, non attestando tutte le circostanze richieste; e che la relata era carente della ricevuta di spedizione e degli elementi identificativi della raccomandata. L’Agenzia ha resistito sostenendo la ritualità delle notifiche, ma non ha impugnato la statuizione favorevole al contribuente sull’anno 2007.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le seconde e terze doglianze perché il ricorrente non aveva indicato dove e come fossero state tempestivamente proposte nei gradi di merito. Ha invece ritenuto fondata la prima censura: la CTR aveva affermato in modo apodittico la regolarità della notifica dell’avviso 2006 senza spiegare se la seconda raccomandata informativa fosse effettivamente pervenuta al destinatario. Richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di notifica postale non consegnata al destinatario per assenza o rifiuto, la prova del perfezionamento può essere data solo con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), e non basta la sola prova della spedizione, la Corte ha accolto il ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l’originario ricorso del contribuente e annullato la cartella anche per l’avviso relativo al 2006. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge in tema di notificazione.

  • artt. 8 e 9 della L. n. 890/1992

    La Corte li interpreta nel senso che, quando la consegna dell’atto postale non avvenga per assenza, rifiuto o mancanza di persone abilitate, il perfezionamento della notifica deve risultare dalla produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola spedizione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Richiamati dalla giurisprudenza di legittimità per un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla notificazione postale.

Massime di principio

  • Nella notificazione postale di atti impositivi non consegnati personalmente al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura incombe sul notificante e richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito; la sola prova dell’avvenuta spedizione non basta.
  • Le censure di legittimità devono essere autosufficienti e indicare in modo specifico quando e come le questioni siano state dedotte nei gradi di merito; in mancanza, esse sono inammissibili.
  • Se la sentenza impugnata omette di spiegare gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda la propria conclusione in tema di notifica, la motivazione può risultare apodittica e non idonea a sorreggere la decisione.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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