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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07731/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di denuncia Docfa presentata dalla fondazione per un immobile destinato a RSA nel comune di Adro, ha rettificato il classamento proposto in categoria B/1 attribuendo invece la categoria D/4 e una rendita più elevata. La fondazione aveva indicato l'immobile come B/1, sostenendo che la struttura manteneva caratteristiche oggettive proprie delle categorie del gruppo B e che la valutazione doveva tener conto della destinazione socioassistenziale e residenziale, senza rilievo decisivo del fine di lucro. In appello, la Corte tributaria regionale ha invece ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il classamento catastale debba fondarsi sulle caratteristiche oggettive e funzionali del bene, e che per le RSA rilevi la destinazione produttiva e il fine di lucro in termini oggettivati, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del proprietario e dall'attività concretamente svolta. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto due motivi: il primo per violazione degli artt. 8 e 10 del r.d. n. 652/1939, censurando la qualificazione dell'immobile in D/4 e sostenendo che la CTR avesse omesso una reale verifica della composizione strutturale e funzionale dell'immobile, attribuendo rilievo a elementi soggettivi; il secondo per violazione degli artt. 8 e 10 del r.d. n. 652/1939 e degli artt. 29 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949, contestando il criterio di determinazione della rendita, in particolare la stima diretta senza sopralluogo e senza considerare la collocazione urbanistica dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione di tardività collegata alla notificazione telematica, poiché la produzione della ricevuta di avvenuta consegna via PEC è stata considerata sufficiente e depositata tempestivamente ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; ha inoltre precisato che la mancanza della ricevuta di accettazione non invalida di per sé la notifica. Nel merito, ha accolto il primo motivo: ha affermato che il classamento catastale deve essere effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive, strutturali e tipologiche dell'immobile, e solo in via complementare dell'attività concretamente svolta, senza attribuire rilievo autonomo alla qualità soggettiva del proprietario o gestore. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata non aveva svolto una compiuta verifica della composizione strutturale e funzionale del complesso immobiliare né aveva motivato adeguatamente l'applicazione dei principi di legittimità richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio per tardiva proposizione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito di documenti a sostegno dell'ammissibilità del ricorso fino all'udienza/camera di consiglio; nel caso concreto è stata ritenuta tempestiva la produzione della prova della notifica via PEC.

  • art. 379 c.p.c.

    Indicato come termine ultimo per la produzione documentale rilevante ai fini dell'ammissibilità nel rito di legittimità.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso notificato e depositato nei termini.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso notificato e depositato nei termini.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 8 r.d. n. 652/1939

    Richiamato per il criterio di classificazione catastale fondato sulla destinazione e sulla natura del bene.

  • art. 10 r.d. n. 652/1939

    Richiamato per la disciplina del classamento catastale e delle categorie di immobili.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1949

    Il classamento consiste nel riscontro, con sopralluogo, della destinazione ordinaria e delle caratteristiche influenti sul reddito, da confrontare con le unità tipo.

  • art. 62 d.P.R. n. 1142/1949

    La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.

  • art. 63 d.P.R. n. 1142/1949

    Se l'unità immobiliare è composta da parti con destinazioni ordinarie diverse, prevale la categoria corrispondente alla parte prevalente nella formazione del reddito.

  • art. 29 d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la determinazione della rendita catastale.

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la determinazione della rendita catastale.

  • L. n. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    Indicato quale base per l'attestazione di conformità degli allegati PEC ai fini della prova della notificazione telematica.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale rilevano prioritariamente le caratteristiche oggettive, strutturali e tipologiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale e produttiva, non il concreto uso contingente né la qualità soggettiva del proprietario o del gestore.
  • Per le strutture sanitarie o sociosanitarie il fine di lucro, quando previsto come criterio distintivo tra categorie, deve essere accertato in termini oggettivi sulla base delle caratteristiche del bene; l'attività svolta può al più costituire un elemento complementare o rafforzativo.
  • Quando l'immobile presenta una composizione mista o parti con destinazioni diverse, il classamento deve essere effettuato applicando il criterio della prevalenza della parte che concorre maggiormente alla formazione del reddito.
  • In tema di notificazione del ricorso per cassazione via PEC, la prova del perfezionamento è data dalla ricevuta di avvenuta consegna; la mancata produzione della ricevuta di accettazione non comporta automaticamente invalidità della notificazione se la consegna è documentata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la documentazione comprovante la notifica telematica può essere prodotta fino all'udienza o all'adunanza camerale nei limiti dell'art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCatastoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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