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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17334/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello contestando, per un imputato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione ritenuta illogica, oltre alla violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis, 69 e 99 c.p.; per l'altro imputato, hanno censurato la motivazione del giudizio di responsabilità, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, deducendo che la corte territoriale avrebbe errato nel confermare la condanna. Entrambi hanno inoltre riproposto la questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del relativo bilanciamento con la recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi di uno degli imputati manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, e ha dichiarato non specifico, perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello, il motivo dell'altro imputato relativo alla responsabilità e al dolo. In entrambi i casi, la censura sulle attenuanti è stata reputata inammissibile e manifestamente infondata per la presenza di una motivazione di merito non illogica e adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama il principio per cui, nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Quanto al motivo sulla responsabilità, la Corte ha affermato che non è ammissibile la mera riproposizione in cassazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, se non accompagnata da una critica argomentata specifica della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute e la loro esclusione è legittima se sorretta da motivazione non illogica e riferita agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, richiamato dai ricorrenti, non è censurabile in cassazione ove la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 99 c.p.

    Il richiamo alla recidiva è considerato nel quadro della valutazione sulle attenuanti e sul bilanciamento, ma la doglianza non è accolta perché la motivazione di merito è ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sindacare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e priva di evidenti illogicità.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già puntualmente disattese, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
  • La doglianza sull'elemento soggettivo e sulla responsabilità penale deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è solo apparente e quindi non deducibile utilmente in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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