Cassazione Penale, Ordinanza n. 29466/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di merito sostenendo che non fosse configurabile il delitto di ricettazione, perché dagli atti emergerebbero elementi idonei a ritenere che egli fosse invece l'autore del reato presupposto di furto. La censura era rivolta a contestare la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, deducendo che alcuni elementi probatori non sarebbero stati adeguatamente vagliati. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e non specifico, poiché in larga parte riproduttivo di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, oltre che finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, attività precluse in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non contenesse una specifica critica alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata e che mirasse, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere che nella specie vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello: occorre una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, indicando gli errori di fatto o di diritto effettivamente commessi dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione delle prove, salvo il controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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