Cassazione Penale, Ordinanza n. 13910/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 aprile 2024. Per il primo ricorrente si deducevano vizio motivazionale in relazione ai reati di invasione di terreni o edifici e deturpamento o imbrattamento di cose altrui, nonché violazione di legge quanto alla mancata concessione della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena. Per il secondo ricorrente si lamentava la carenza di motivazione sul giudizio di responsabilità penale. La Corte rileva che i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre, le doglianze sulla responsabilità tendevano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, senza evidenziare specifici travisamenti di prova.
Norme richiamate
Norma evocata dai ricorrenti in relazione alla contestazione dei fatti, ma la Corte non entra nel merito perché ritiene i motivi inammissibili.
Norma evocata dai ricorrenti; la censura non è scrutinata nel merito per inammissibilità dei motivi.
La sentenza di merito aveva motivato il diniego della particolare tenuità del fatto; la Corte richiama tale motivazione come già adeguata e non superata da censure specifiche.
Norma invocata in tema di sospensione condizionale della pena; la Corte rileva che il diniego era già stato motivato dai giudici di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo la deduzione di specifici travisamenti di prova analiticamente indicati.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena, se sorretto da motivazione puntuale in appello, non può essere utilmente censurato con doglianze meramente reiterative o generiche.
- Quando i motivi di ricorso non individuano errori logico-giuridici della sentenza impugnata e si risolvono in una critica al merito, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze accessorie di legge.
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