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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16694 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato nulle sei cartelle di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento. L’unico motivo denunciava un vizio di motivazione, sostenendo che tale omissione non avrebbe dovuto comportare la nullità delle cartelle. La Corte ha rilevato che la censura riguardava in realtà un errore di diritto, cioè l’erronea applicazione della norma, e non un’insufficiente o contraddittoria valutazione di fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, confermando sostanzialmente la decisione favorevole alla contribuente. La Corte ha comunque precisato che il motivo sarebbe stato anche infondato nel merito: per le cartelle notificate il 27 novembre 2008, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento comportava la nullità della cartella. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 617 c.p.c.

    Disciplina l’opposizione agli atti esecutivi, utilizzata dalla contribuente per contestare la validità formale delle cartelle di pagamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l’omesso esame o l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti rilevanti, ma non può essere utilizzato per contestare una mera erronea applicazione della legge.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione corretta per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, distinta dal vizio di motivazione.

  • Art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007, convertito nella L. n. 31/2008

    Stabilisce la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 quando manca l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • Quando si impugna una sentenza occorre distinguere l’errore di diritto, relativo all’interpretazione o applicazione di una norma, dal vizio di motivazione, relativo alla valutazione dei fatti e delle prove; utilizzare il motivo processuale errato può comportare l’inammissibilità del ricorso.
  • Per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo costituisce causa di nullità della cartella.
  • La data di notifica della cartella non è l’unico elemento rilevante: occorre verificare anche la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, perché da essa dipende l’applicazione della disciplina sulla nullità.
  • In cassazione la Corte può dichiarare un motivo inammissibile per errata qualificazione del vizio, anche quando la doglianza avrebbe potuto essere valutata diversamente se proposta con il corretto parametro normativo.

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