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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5423/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva accolto l'appello del Comune contro la decisione di primo grado su cartella di pagamento TARSU relativa all'anno 2012 per immobile locato a Marcianise (mq. 280 uffici, mq. 4.900 magazzino). La contribuente deduceva, tra l'altro, l'erronea assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani, la prova dell'avvio a recupero mediante azienda specializzata, la mancata prova del servizio di raccolta da parte dell'ente e vizi procedurali dell'appello comunale (firma e rappresentanza del dirigente, mancata assistenza tecnica). Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: vizi di rappresentanza/assistenza nel ricorso d'appello del Comune; errata interpretazione della deliberazione comunale che assimila rifiuti speciali non pericolosi; violazione del principio "chi inquina paga" in relazione al recupero dei rifiuti; violazione del diritto di prova per mancata produzione di convenzione di servizio da parte dell'ente.

La decisione

Il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso prima dell'adunanza camerale; la Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia (art. 390 c.2 e c.3 c.p.c.). La Corte ha precisato che la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l'estinzione del processo, che la rinuncia non richiede accettazione della controparte, e ha disposto che nulla va stabilito in ordine alle spese giudiziali considerato che le controparti sono rimaste intimate (possibile applicazione dell'art. 391 c.2 c.p.c. coordinato con art. 92 c.2 c.p.c. e art. 15 c.2 D.Lgs. 546/1992). La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (ulteriore sanzione/contributo) in ragione della natura dell'estinzione che non è un rigetto statuente responsabilità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, se effettuata prima dell'adunanza camerale e correttamente sottoscritta, determina l'estinzione del procedimento; non richiede notificazione alle controparti per essere efficace

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Il decreto/sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; va comunque coordinato con le norme sul regolamento delle spese (art. 92 c.2 c.p.c.)

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Principio di responsabilità per le spese di lite e possibilità di compensazione; deve essere considerato nella regolazione delle spese in caso di estinzione

  • art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Rilevanza nelle questioni di regolazione delle spese nel contenzioso tributario; va coordinata con l'art. 391 c.2 c.p.c.

  • art. 13 DPR 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione/obbligo di versamento previsto dalla norma per i casi di rinuncia/estinzione: tale disposizione è riferita a situazioni diverse (ricorrente non vittorioso) e non si applica alla rinuncia che determina estinzione

  • Direttive UE 2006/12/CE e 2008/98/CE

    Direttive citate nel ricorso

    Richiamate a supporto del principio "chi inquina paga"; tuttavia la Corte di cassazione non ha deciso sul merito dell'interpretazione comunitaria a causa dell'estinzione del ricorso

  • art. 12 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Norma richiamata nei motivi per contestare la validità formale dell'appello del Comune (riguardo sottoscrizione e poteri del dirigente); non valutata nel merito per effetto della rinuncia

  • Norme sul tributo TARSU/TARI (D.Lgs./legislazione richiamata nel ricorso)

    artt. richiamati: art. 62 D.Lgs. 507/1993; art. 2 D.Lgs. 4/2008; art. 21 c.7 D.Lgs. 22/1997; artt. 195 e 238 D.Lgs. 152/2006

    Norme richiamate dalla contribuente per sostenere l'esenzione/esclusione dalla TARSU in presenza di rifiuti speciali/non assimilabili o per regolamentare la gestione dei rifiuti; la Corte non le ha esaminate nel merito

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, correttamente depositata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore, determina l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della decisione impugnata; non richiede l'accettazione delle controparti
  • L'estinzione per rinuncia è diversa dal rigetto: non costituisce esito "sostanzialmente negativo" soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 DPR 115/2002; pertanto di norma non si applica l'obbligo aggiuntivo di versamento del contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso
  • La regolazione delle spese in caso di estinzione resta rimessa al giudice in base all'art. 391 c.2 c.p.c. coordinato con art. 92 c.2 c.p.c.; è possibile la compensazione totale o parziale delle spese, specie se le controparti sono rimaste intime
  • Se si contesta la validità formale dell'appello di un ente pubblico (firma di dirigente, poteri di rappresentanza, obbligo di avvocato), tali questioni vanno tempestivamente dedotte e, se importanti, provate; tuttavia, se il ricorso principale viene ritirato, tali censure non saranno esaminate nel merito
  • In controversie tributarie su classificazione/assimilazione di rifiuti e relativa esclusione/esenzione dalla TARSU/TARI, è essenziale produrre prove idonee: dichiarazioni formali sulla produzione di rifiuti, documentazione del mancato svolgimento del servizio di raccolta, e prove dell'avvio a recupero tramite soggetti specializzati
  • La semplice esistenza di una deliberazione comunale che assimila rifiuti speciali a rifiuti urbani può costituire base normativa per l'imposizione, salvo dimostrazione quantitativa o qualitativa contraria; pertanto è utile verificare il contenuto e i limiti della deliberazione comunale prima di impugnare

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