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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25443/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare dal 14/10/2014, contestando la qualificazione della sua condotta come "colpa grave" ostativa alla riparazione. Denuncia vizi di motivazione (apparente e omessa) e sostiene che le condotte ritenute colpose dal giudice della riparazione erano state già valutate irrilevanti nel giudizio di assoluzione e costituivano solo rapporti di contesto sociale/amicale, non elementi che avrebbero potuto ingenerare la falsa apparenza della partecipazione a un'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice della riparazione che, esaminando ex ante le emergenze investigative non neutralizzate nel giudizio di assoluzione, aveva accertato la sussistenza di condotte gravemente colpose del CELI (frequentazioni con soggetti organici al clan, rapporti economici con MALVASO, richiesta di intermediazione a CIMATO per riscossione di un credito, prospettazione di procurarsi un'arma, atteggiamenti di soggezione verso esponenti del sodalizio) tali da aver contribuito all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'accertamento della colpa grave anche quando le stesse condotte siano state ritenute penalmente irrilevanti nel processo di merito, poiché il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La Corte conferma che l'esistenza di dolo o colpa grave è causa impeditiva del diritto all'equa riparazione; tale circostanza deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione con valutazione ex ante delle emergenze investigative non neutralizzate.

  • art. 416 bis c.p.

    Citato in relazione ai reati per i quali il ricorrente era stato indiziato; utilizzato per contestualizzare le indagini e le frequentazioni oggetto di valutazione nella fase di riparazione.

  • art. 512 bis c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altri articoli penalistici; non è stata fornita una interpretazione normativa distinta nel provvedimento se non come riferimento alle norme contestate in precedenza.

  • art.12 quinquies L. 356/92

    Norma indicata tra i capi di imputazione nelle fasi investigative; rilevante soltanto ai fini del contesto fattuale che ha portato alla misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione l'accertamento della colpa grave è autonomo rispetto al giudizio di merito: il giudice valuta ex ante le emergenze investigative che hanno determinato la misura, anche se tali elementi sono stati ritenuti penalmente irrilevanti nel processo di assoluzione.
  • La colpa grave come causa impeditiva della riparazione può fondarsi su comportamenti di contiguità o rapporti personali/economici con soggetti organici a organizzazioni criminali, non è necessario che tali rapporti costituiscano partecipazione strutturata al reato.
  • Elementi come frequenti contatti con esponenti del clan, l'uso della loro forza intimidatrice per affari privati o la prospettazione di procurarsi un'arma possono essere valutati come indicatori di contiguità idonei a integrare colpa grave.
  • Il giudice della riparazione deve considerare tutte le prove utilizzabili emerse nelle indagini preliminari, purché non siano state esplicitamente dichiarate inutilizzabili o neutralizzate nel giudizio di merito.
  • La valutazione della colpa grave è una valutazione di gravità della condotta (inescusabile leggerezza, macroscopica imprudenza) e non un riesame del grado di fondatezza degli indizi come farebbe il giudice del merito.
  • La mera contestazione di vizi di motivazione in cassazione non è sufficiente se la Corte rileva che il giudice di merito ha svolto un'adeguata e logica motivazione aderente ai principi giurisprudenziali consolidati.

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