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Sentenza

Sentenza n. 1610/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante riconoscimento dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei scatti del 2,50 per cento previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La pretesa è stata fondata sull'applicabilità della disposizione al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, nonché sulla non decadenza dal beneficio per la mancata presentazione della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. L'INPS si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con il riconoscimento dei sei scatti. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche alle forze di polizia a ordinamento militare, comprese l'Arma dei Carabinieri, e che l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare abbia confermato la perdurante applicazione della disposizione ai fini del trattamento di fine rapporto. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece l'attribuzione dei sei aumenti ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere riferito alla decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non impedisce il collocamento a riposo negli anni successivi né comporta la perdita del beneficio. Il Collegio ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale, rilevando la natura retributiva, quale retribuzione differita, dell'indennità di buonuscita e la coerenza dell'interpretazione estensiva con la finalità di omogeneizzazione del trattamento del personale delle diverse forze di polizia. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    «Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento»; «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda [...] deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità»

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472»

    La norma conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare, anche ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 4 d.lgs. 16 settembre 1997, n. 165

    L’attribuzione dei sei aumenti periodici prevista dalla disposizione opera ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2 l. 8 agosto 1990, n. 232

    È richiamata quale disposizione in base alla quale il personale può essere collocato a riposo al conseguimento del requisito dei 55 anni di età unitamente a 35 anni di servizio utile.

  • art. 36 Cost.

    La natura retributiva e di retribuzione differita dell’indennità di buonuscita impone che essa sia commisurata all’ultima retribuzione secondo il principio di proporzionalità.

  • art. 3 Cost.

    L’interpretazione estensiva del beneficio è coerente con il principio di ragionevolezza e con la finalità di omogeneizzazione del trattamento retributivo degli appartenenti alle diverse forze di polizia.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Il principio di copertura finanziaria vincola il legislatore e non impedisce al giudice di interpretare e applicare la disciplina vigente in coerenza con il quadro normativo complessivo.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo, una volta maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, non ha natura decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e il suo mancato rispetto non comporta la perdita dei sei scatti.
  • L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, in quanto riferito all’incremento della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né esclude l’applicazione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L’indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur avendo funzione previdenziale, presenta natura retributiva e costituisce retribuzione differita; la relativa disciplina deve pertanto essere interpretata in coerenza con il principio di proporzionalità della retribuzione e con la finalità di omogeneizzazione del trattamento del personale delle forze di polizia.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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