Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27893/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La persona interessata ha chiesto di essere restituita nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul riconoscimento in Italia di una sentenza penale di condanna emessa dall'autorità austriaca, perché era stata dichiarata la sua irreperibilità nel territorio italiano. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 157 e 169 c.p.p., sostenendo che il decreto di irreperibilità era stato emesso senza considerare dati già disponibili agli atti: la dimora abituale in Italia da anni, l'esercizio continuativo di attività lavorativa, la documentazione prodotta (visura camerale, codice fiscale, contratto di affitto, contratto di lavoro, buste paga), la conoscenza da parte dei Carabinieri della sua presenza in Italia per pregressa esecuzione di pena in detenzione domiciliare, nonché la nomina di un difensore fiduciario già presente in altro fascicolo. Ha inoltre evidenziato che, nel frattempo, stava eseguendo la pena inflitta dal Tribunale di Linz in Austria. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento, rilevando che il giudizio di appello si era svolto senza avere tutti i dati sul radicamento in Italia, sullo stato detentivo in Austria e sulla nomina del difensore di fiducia, con conseguente erroneo orientamento delle ricerche.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha restituito l'istante nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 270 del 4 febbraio 2025. Ha valorizzato il fatto che l'irreperibilità era stata dichiarata senza considerare che l'interessato si trovava in Austria, dove aveva iniziato a espiare la pena detentiva, circostanza comunicata dal Ministero della giustizia, e senza considerare la nomina del difensore fiduciario; perciò ha concluso che l'interessato non aveva avuto conoscenza del processo celebrato davanti alla Corte d'appello. Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione della decisione.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.p.

    Richiamato come norma violata nella censura difensiva in tema di irreperibilità e notificazioni, ma senza un'interpretazione autonoma esplicita nel testo.

  • art. 169 c.p.p.

    Richiamato come base per sostenere che, in presenza di abituale dimora e attività lavorativa in Italia, non avrebbe dovuto essere dichiarata l'irreperibilità secondo le modalità seguite nel caso concreto.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine per impugnare deve essere concessa quando risulta che la mancata conoscenza del processo dipende da una dichiarazione di irreperibilità disposta senza considerare dati decisivi già disponibili agli atti.
  • Ai fini della corretta valutazione dell'irreperibilità, il giudice deve tener conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti e conosciuti o conoscibili, inclusi il radicamento stabile della persona sul territorio, l'eventuale esecuzione di pena all'estero e la presenza di un difensore fiduciario.
  • Se l'irreperibilità è erroneamente dichiarata e ciò impedisce la conoscenza del giudizio, la parte va rimessa in termini per proporre l'impugnazione tardivamente preclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.