Cassazione Civile, Ordinanza n. 16757/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha escluso ogni pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3375/2024, articolato in dodici motivi. Dalla porzione di testo disponibile non emerge però il contenuto sostanziale della lite decisa in appello, né il petitum originario. Nel giudizio di legittimità la parte ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, con indicazione di compensazione delle spese; la parte controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
"non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c."
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue e non si provvede sulle spese secondo quanto indicato nel provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese se il provvedimento richiama l'art. 391, comma 4, c.p.c.
- In assenza del contenuto sostanziale della sentenza impugnata, non è possibile ricavare principi di diritto sul merito della controversia.
Come è indicizzato
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