Cassazione Penale, Ordinanza n. 05438/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, in sede di esecuzione penale, ha chiesto il riconoscimento della fungibilità tra una misura limitativa della libertà personale già sofferta e la pena da eseguire, assumendo equivalenza tra l'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione in fascia notturna e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, applicati nel periodo indicato. Il tribunale dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che tali prescrizioni non fossero equiparabili agli arresti domiciliari, poiché il divieto di allontanamento era circoscritto alle ore notturne e non presentava un grado di afflittività tale da renderlo arbitrario o eccedente le ordinarie esigenze di vita. Con il ricorso per cassazione il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e sollecitando, in sostanza, una nuova valutazione del quadro fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non specificamente confrontato con la motivazione del tribunale dell'esecuzione. Ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui l'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione solo in determinate fasce orarie notturne non muta natura in arresti domiciliari e non è equiparabile, quanto ad afflittività, alla permanenza domiciliare continua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
La decisione richiama in via sostanziale il tema della fungibilità tra misure custodiali e non custodiali, ma il testo fornito non contiene un espresso richiamo normativo a questo articolo; pertanto non è determinabile con certezza se sia stato applicato.
Massime di principio
- L'obbligo di dimora accompagnato dal divieto di allontanarsi dall'abitazione solo in specifiche fasce orarie, anche se dettagliato ed esteso alle ore notturne, non è automaticamente equiparabile agli arresti domiciliari, perché conserva una natura ontologicamente diversa.
- L'arbitrarietà della permanenza domiciliare può ravvisarsi solo quando il vincolo sia imposto per un tempo eccedente sia le specifiche esigenze cautelari sia il normale tempo trascorso in dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura personale.
- L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per sua natura, non è assimilabile agli arresti domiciliari ai fini della fungibilità o dell'equiparazione di regime.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del materiale processuale senza confronto puntuale con la ratio decidendi del giudice di merito o dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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