Cassazione Civile, Ordinanza n. 22139/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rinuncia tempestivamente depositata dalla società ricorrente e accettata dalla parte controricorrente. Ha ritenuto integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, poiché le parti avevano comunque chiesto la compensazione delle spese, non ha provveduto sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine dalla mancata riammissione in servizio di una lavoratrice dopo l'annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo d'azienda da una società a un'altra. La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni asseritamente spettanti e non corrisposte in relazione a quel periodo. La società datrice di lavoro aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano rigettato l'opposizione, qualificando la pretesa come retributiva e ritenendo che, una volta costituito in mora il datore di lavoro cedente, questi fosse tenuto a corrispondere le retribuzioni e non un mero risarcimento del danno, essendo irrilevante che nel frattempo il rapporto di lavoro fosse proseguito con il cessionario. In cassazione la società ricorrente ha proposto sei motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
disciplina la rinuncia al ricorso, che nel caso è stata depositata e notificata nei termini e nelle forme rilevanti per la declaratoria di estinzione.
consente la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso notificata alla controparte costituita e da questa accettata determina l'estinzione del processo, quando siano rispettati i presupposti formali previsti dal codice di rito.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente può esonerare la Corte dal provvedere sulle spese, se le parti hanno comunque manifestato l'intesa sulla compensazione.
- Quando il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito delle censure proposte contro la decisione impugnata.
Come è indicizzato
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