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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Greco Biagio ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per omicidio volontario di Agostino Greco, dal quale è stato definitivamente assolto. L'ordinanza della Corte d'appello, quale giudice della riparazione, ha respinto la domanda ritenendo che il ricorrente avesse tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa (art. 314 c.p.p.) che aveva concorso a dare causa alla misura cautelare. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni rilasciate in indagine per mancato avviso ex art. 199 c.p.p. (essendo parente stretto dell'autore materiale), ha sostenuto che le presunte contraddizioni richiamate a fondamento della misura sono state ritenute inattendibili nel processo di merito e che la Corte della riparazione non ha valutato elementi favorevoli (intercettazioni) che indicavano intenti vendicativi dei testi. Ha inoltre contestato l'uso della sua facoltà di non rispondere come elemento ostativo.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato per nuovo giudizio, ritenendo che la Corte della riparazione abbia valutato esclusivamente il quadro indiziario emerso nelle indagini senza tener conto degli accertamenti del giudizio di merito, il quale aveva dichiarato inattendibili le deposizioni testimoniali su cui si era fondata la misura e aveva ricostruito i fatti in modo che l'atteggiamento del ricorrente risultava volto a impedire l'aggressione, non ad agevolarla. Pertanto non sussistevano elementi che potessero giustificare il diniego della riparazione in base alla condotta ostativa.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il diniego della riparazione per l'ingiusta detenzione quando la privazione della libertà sia stata causata o concorsa a causarla per dolo o colpa grave del richiedente. La Corte ha interpretato che il giudice della riparazione deve basarsi su fatti "accertati o non negati" in sede di merito e non può desumere la condotta ostativa da comportamenti che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti.

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'avviso di garanzia e alle garanzie procedurali nelle dichiarazioni. Nel caso è stata eccepita l'irregolare utilizzazione delle dichiarazioni del ricorrente (per mancanza di avviso), soprattutto in considerazione del rapporto di prossimità col presunto autore materiale; la questione è rilevante per l'ammissibilità e il valore probatorio delle dichiarazioni in sede cautelare e successiva.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare. La Corte ha distinto tra la valutazione ex ante della gravità indiziaria ai fini della custodia e la valutazione ex post, ai fini dell'eventuale condotta ostativa alla riparazione: non è ammissibile che il giudice della riparazione ne traesse conclusioni diverse nonostante la sentenza di assoluzione avesse escluso gli elementi ostativi.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro) e altre pronunce citate

    Principio consolidato secondo cui, per escludere la riparazione sulla base della condotta ostativa, il giudice deve attenersi a fatti accertati o non negati nel giudizio di merito; non è consentito negare la riparazione sulla base di condotte che la sentenza assolutoria ha ritenuto non provate o inesistenti.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve valutare la condotta ostativa (dolosa o gravemente colposa) alla luce dei fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito: non può fondare il diniego della riparazione su comportamenti che l'autorità giudicante di merito ha escluso.
  • La diversa valutazione degli stessi elementi probatori tra fase investigativa e giudizio di merito può interrompere il nesso causale tra la condotta del richiedente e la privazione della libertà: se il giudice di merito dimostra che le condizioni per il reato difettavano "ab origine" sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, non è possibile negare la riparazione.
  • Non è lecito confondere la valutazione della gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare (art. 273 c.p.p.) con la verifica ex post della condotta ostativa ai fini dell'indennizzo (art. 314 c.p.p.): servono criteri e finalità diversi e il giudice della riparazione non può attribuire responsabilità che la sentenza di assoluzione ha escluso.
  • Le dichiarazioni rese in indagine possono essere rilevanti solo se acquisibili e correttamente rese (es.: avviso ex art. 199 c.p.p. quando dovuto); l'utilizzabilità e il valore probatorio di tali dichiarazioni devono essere valutati con attenzione, soprattutto quando sussistono rapporti di parentela con altri indagati.
  • Il rifiuto di rispondere o l'esercizio di facoltà difensive (es. non rispondere all'interrogatorio di garanzia) non devono automaticamente configurarsi come condotte ostative alla riparazione: occorre una valutazione complessiva ed effettiva della loro incidenza sulla formazione dell'errore giudiziario.
  • In presenza di elementi favorevoli non considerati (es. intercettazioni che scagionano o indicano motivi di parte nei testi), il giudice della riparazione deve tenerne conto; la mancata considerazione di tali elementi può giustificare l'annullamento della decisione di diniego.
  • Se la Corte di Cassazione annulla e rinvia, la Corte di appello dovrà riesaminare la domanda di riparazione confrontandosi esplicitamente con le motivazioni della sentenza di merito e con tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli disponibili.

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