Cassazione Civile, Ordinanza n. 36633/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, ritenendo rituale l'integrazione della sottoscrizione del difensore cassazionista del resistente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinunzia e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha escluso ogni pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1808/2018. Prima dell'udienza camerale, tuttavia, tutte le parti hanno depositato in cancelleria una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione, sottoscritta dai difensori. La Corte rileva che l'atto di rinuncia inizialmente sottoscritto dal difensore del resistente non cassazionista è stato successivamente integrato con l'invio via PEC di un atto recante anche la sottoscrizione del codifensore cassazionista. Non emergono altri motivi di merito esaminati, perché la definizione del giudizio avviene per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente accettata, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando la rinuncia o la relativa accettazione provengano da una parte assistita da più difensori, la regolarità dell'atto richiede che risulti la sottoscrizione del difensore idoneo alla rappresentanza processuale nel giudizio di cassazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta che la Corte non provveda sulle spese del giudizio di cassazione, salvo diversa disciplina applicabile non ricavabile da questa decisione.
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