Ordinanza n. 4970/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, oggetto di appello; il contenuto specifico dell'atto amministrativo controverso non è indicato
Esito
La controversia
L'appellante ha chiesto il differimento della trattazione o la cancellazione della causa dal ruolo in attesa della definizione di un procedimento penale pendente dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, dopo la cassazione con rinvio della decisione che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e per reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Nel corso dell'udienza pubblica i difensori hanno insistito sulla richiesta, evidenziando che l'udienza penale era fissata per il 1° luglio 2026 e impegnandosi a depositare tempestivamente eventuali ulteriori provvedimenti penali. Le amministrazioni appellate non si sono opposte al rinvio. L'ordinanza non esamina i motivi d'appello né le questioni di rito o di merito, che restano impregiudicate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione della causa a nuovo ruolo, in ragione della comunanza dei fatti tra il giudizio amministrativo e il procedimento penale pendente. Ha disposto che la trattazione nel merito avvenga all'udienza pubblica del secondo trimestre del 2027, in data da stabilirsi dal Presidente titolare della Sezione. Ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito è stata espressamente riservata. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi dell'appellante.
Norme richiamate
Richiamati esclusivamente per individuare i reati oggetto della condanna penale posta a fondamento della richiesta di rinvio.
Richiamati per identificare ulteriori reati contestati nel procedimento penale.
Richiamato quale disposizione relativa all'aggravamento mafioso dei reati indicati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare l'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione a nuovo ruolo quando la definizione di un procedimento penale pendente presenti una significativa comunanza di fatti con la controversia amministrativa, senza anticipare valutazioni sulle questioni di rito o di merito.
- Il rinvio della trattazione fondato sulla pendenza di un procedimento penale non comporta, di per sé, una decisione sulla rilevanza o sugli effetti dell'accertamento penale nel giudizio amministrativo; tali valutazioni restano riservate alla successiva fase di merito.
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