Cassazione Penale, Sentenza n. 19468/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 26855/2022. Il ricorrente contestava, con riguardo al capo 12 (truffa ai danni della società "Umbra Costruzioni" s.r.l., rappresentata da Tommaso Gargano), che: a) parte delle dichiarazioni ritenute probatorie dai giudici di merito fossero in realtà di relato, apprese dal Gargano tramite Romina Fioretti, e quindi inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.p.; b) la Corte di cassazione avrebbe errato nel collocare cronologicamente un incontro e i pagamenti, sicché il Petrocchi non sarebbe stato presente all'atto finale della sottoscrizione del contratto; c) non sarebbe stata adeguatamente considerata la scarsa attendibilità del teste Gargano, le cui dichiarazioni sarebbero state influenzate da domande suggestive e da motivi di convenienza nel far ricadere la responsabilità sul Petrocchi.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia strettamente riservato agli errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) e non possa essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito quali la credibilità dei testi o la valutazione complessiva del compendio probatorio. La Suprema Corte ha concluso che le censure del ricorrente miravano, in realtà, a una rinnovata valutazione della attendibilità di Gargano e a una diversa lettura cronologica degli eventi, cioè questioni di merito non rientranti nell'ambito dell'errore percettivo ammesso dall'art. 625-bis. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è strumento per riesaminare valutazioni di merito sulla attendibilità delle prove o per riformulare la valutazione probatoria.
art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inutilizzabilità della testimonianza riferita (de relato) se proveniente da persona non esaminata; la Corte ha valutato che i giudici di merito e la cassazione non avessero utilizzato parti di dichiarazione che fossero effettivamente de relato, respingendo la censura che pretendeva l'esclusione di tali elementi.
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno)
La giurisprudenza della Corte ha definito i limiti dell'errore di fatto ammesso con il ricorso ex art. 625-bis: errore percettivo e non travisamento o diversa valutazione delle prove. Se la contestazione investe una valutazione probatoria o la credibilità dei testimoni, il rimedio è inidoneo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni e non per rilievi che implichino una rivalutazione della prova o della credibilità dei testimoni.
- Le contestazioni relative all'utilizzabilità di dichiarazioni de relato ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.p. devono essere affrontate e sviluppate nel merito sino alla Corte di cassazione; in sede di ricorso straordinario è necessario dimostrare una palese svista percettiva della Corte nell'individuare la natura de relato delle dichiarazioni.
- Se la censura mira a dimostrare che la sentenza si basa su una diversa ricostruzione cronologica degli eventi o su una diversa valutazione della attendibilità di un teste, si tratta di valutazioni di merito non rimediabili con l'art. 625-bis.
- Perché un ricorso straordinario per errore di fatto abbia successo occorre indicare con precisione l'elemento materiale della svista (ad es. citazione testuale errata, trascrizione mancante o chiaramente contraddittoria) e dimostrare che, senza tale svista, la decisione sarebbe stata altra.
- In caso di dubbi sull'utilizzabilità di dichiarazioni de relato, conviene produrre elementi processuali che mostrino l'effettivo contenuto delle prove dirette e la presenza/assenza della persona che avrebbe reso la conoscenza de relato, non limitandosi a contestazioni meramente ricostruttive o interpretative.
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