Cassazione Civile, Ordinanza n. 30030/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché mancava la prova della sua notificazione al resistente. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato otto cartelle di pagamento notificate al contribuente, confermato il difetto di giurisdizione già dichiarato per altre sedici cartelle e ritenuto legittima la cartella residua. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riproduce il contenuto. In sede di legittimità il contribuente non ha svolto difese. La Corte ha però rilevato in via preliminare che non risultava provata la notificazione del ricorso per cassazione: agli atti era presente solo l'attestazione della spedizione a mezzo posta, non anche la prova della ricezione da parte del destinatario.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso
richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
la declaratoria di inammissibilità comporta l'attivazione del meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la prova della notificazione del ricorso deve risultare dagli atti; la sola attestazione della spedizione postale non è sufficiente se manca la prova della ricezione da parte del destinatario.
- L'assenza di prova della rituale notificazione del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, a prescindere dall'esame dei motivi dedotti.
- Quando la parte intimata non svolge difese, non va disposta la regolazione delle spese processuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso integra il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale, se dovuto.
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