Sentenza n. 14754/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un cittadino straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 16 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma aveva rigettato la domanda di rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, presentata in favore di un cittadino straniero ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riesaminato l'istanza alla luce della documentazione prodotta, annullando in autotutela il provvedimento impugnato, ripristinando l'istanza e rilasciando il nulla osta il 18 agosto 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha annullato in autotutela il diniego impugnato e ha successivamente rilasciato il nulla osta richiesto. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti secondo il principio della soccombenza virtuale: gli elementi documentali che avevano determinato il riesame erano già nella disponibilità dell'Amministrazione ed erano stati tempestivamente comunicati. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato
Costituisce la base normativa della domanda di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato proposta dal datore di lavoro.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta il provvedimento richiesto dal privato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessata materia del contendere per riesame favorevole dell'istanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale quando i documenti decisivi erano già nella sua disponibilità ed erano stati tempestivamente comunicati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 1793/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 622/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 2442/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5154/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5155/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5156/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →