Cassazione Penale, Ordinanza n. 03494/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale, relativa al reato di evasione. Nel ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe omesso di valutare le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del gravame, rilevando che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è proponibile solo nei casi tassativi di violazione di legge indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura formulata, diretta a lamentare l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi consentiti.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena, ossia l'evasione.
invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento; la Corte afferma che tale censura non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando l'inammissibilità è manifesta.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge; esclude il ricorso fondato sull'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.
norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure che mirino a far valere l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La deduzione dell'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento non è motivo consentito contro il patteggiamento, poiché esula dall'ambito ristretto delle impugnazioni ammissibili contro tale decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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