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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34679/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine da un giudizio instaurato per ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2017. In primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. In appello la contribuente otteneva l'accoglimento del gravame, ma la Corte di giustizia tributaria liquidava le spese di lite a carico della controparte in importi ritenuti dalla ricorrente inferiori ai minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55 del 2014. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la liquidazione delle spese, sia per il primo sia per il secondo grado, fosse stata determinata al di sotto dei parametri minimi applicabili in relazione al valore della controversia e al disputatum del giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato le spese di lite dovute alla ricorrente nei minimi tariffari: euro 1.065,00 per il primo grado ed euro 1.204,00 per il secondo grado, oltre accessori. Ha inoltre condannato la società intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese di lite sotto i parametri normativi applicabili.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri minimi applicabili; nel caso concreto la Corte ha ritenuto illegittima una liquidazione inferiore ai minimi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ricorrendo i presupposti, la Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese di lite il giudice deve attenersi ai parametri minimi applicabili, non potendo riconoscere compensi inferiori quando il valore della controversia e lo scaglione tariffario siano determinabili in base agli atti.
  • Nel giudizio di impugnazione, quando la questione devoluta riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese, il valore della causa va rapportato al disputatum e non necessariamente al valore originario dell'intera pretesa.
  • Se la violazione riguarda soltanto la quantificazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulla liquidazione dovuta.
  • La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza e può essere disposta con distrazione in favore del difensore antistatario quando dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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