Cassazione Penale, Sentenza n. 39138/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte rileva che il principio del ne bis in idem trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione, che il secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. impone l'inammissibilità delle richieste che siano mera riproposizione basata sui "medesimi elementi", ma che è ammessa la proposizione di un nuovo incidente fondato su elementi nuovi. Conclude annullando senza rinvio il provvedimento impugnato
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
in sede di esecuzione si è deciso se una nuova istanza costituisse mera riproposizione di una richiesta già rigettata (vietata dal principio ne bis in idem e dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen.), ovvero se fosse fondata su "nuovi elementi" che ne rendono ammissibile la proposizione. Il dibattito si incentra sulla portata della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem e sulla distinzione tra "preclusione" e tradizionale "giudicato"
Norme richiamate
richiamato come espressione del principio ne bis in idem nell'ambito dei conflitti positivi di competenza
evoca il divieto di un secondo giudizio quale manifestazione del ne bis in idem
richiamato in relazione alla disciplina della pluralità di sentenze per il medesimo fatto, nella prospettiva del divieto di duplicazione del giudizio
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
interpretato come norma che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione di altra già rigettata, operando come strumento di preclusione processuale per evitare atti dilatori
Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009 (Anello, Rv. 242533)
giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno della nozione che il secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. incarna la regola di inammissibilità delle riproposizioni basate sugli stessi elementi
Sez. 7, n. 46905 del 14/11/2024
menzionata nel contesto come precedente decisione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione proposto dal condannato
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione il principio ne bis in idem produce una preclusione processuale: non sono ammesse richieste che siano mera riproposizione di istanze già respinte basate sugli stessi elementi
- Il secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. va interpretato come filtro contro le iniziative dilatorie: il giudice dell'esecuzione deve dichiarare inammissibile le richieste che non apportano elementi nuovi
- La nozione di "giudicato esecutivo" va intesa con cautela: ciò che opera è una preclusione (stabilizzazione temporanea dell'accertamento) distinta dal giudicato nel senso tecnico-processuale
- È invece ammissibile proporre un nuovo incidente di esecuzione se esso si fonda su fatti, circostanze o elementi di prova effettivamente nuovi rispetto a quelli già valutati
- Prima di dichiarare l'inammissibilità, il giudice dell'esecuzione deve verificare concretamente se le nuove argomentazioni o documenti siano sostanzialmente nuovi e non semplici riformulazioni
- In situazioni analoghe, chi intende impugnare nuovamente una decisione deve documentare e spiegare espressamente quali elementi nuovi giustificano la riapertura del procedimento
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