Cassazione Penale, Ordinanza n. 33010/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 385-bis c.p. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, ma dal testo risulta che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato. La Corte ha quindi esaminato il ricorso solo per rilevare una causa di inammissibilità di natura processuale, senza entrare nel merito dei motivi eventualmente formulati, non indicati nel testo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; dal testo emerge solo il riferimento al titolo di reato, senza ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie.
Richiamo equivalente alla norma incriminatrice contestata e oggetto della sentenza di condanna impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la proposizione mediante difensore abilitato o comunque in forma diversa da quella utilizzata.
- In presenza di un vizio genetico del ricorso rilevabile ictu oculi, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza affrontare il merito delle censure.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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