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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29530/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondata la censura, richiamando la norma allora vigente (art. 583 c.p.p.) e la giurisprudenza di riferimento, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso. Sentenza a motivazione semplificata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'impugnante contestava che la Corte d'appello avesse dichiarato tardivo l'appello calcolando il termine sulla data di ricevimento della raccomandata (13/5/2021) anziché sulla data di spedizione (12/5/2021). Sosteneva che, ai sensi della normativa allora vigente, l'impugnazione deve ritenersi proposta nella data di spedizione della raccomandata, e quindi l'atto era stato inviato nei termini (entro 15 giorni dal deposito della sentenza del 27/4/2021).

Norme richiamate

  • art. 583 c.p.p. (allora vigente)

    "L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma"

    La Corte ha inteso che il termine per proporre l'impugnazione si computa dalla data di spedizione dell'atto e non da quella di ricezione; applicando tale criterio l'appello è risultato tempestivo.

  • art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.

    Richiamato per il computo del termine di 15 giorni in presenza di motivazione contestuale: l'atto è stato spedito entro i quindici giorni decorrenti dal deposito della sentenza (27/4/2021).

  • D.lvo 150/2022 art. 98 comma 1 lett. a) (abrogazione)

    Contestualizzazione normativa: l'art. 583 c.p.p. è stato abrogato con effetto dal 31/12/2022, ma la regola sulla data di spedizione si applicava al fatto oggetto del giudizio.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26460 del 10 marzo 2016 (Rv. 267732)

    Precedente che conferma il principio per cui l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata/telegramma.

Massime di principio

  • Per il computo dei termini di impugnazione, verificare quale testo normativo era vigente alla data di spedizione: se la norma prevede la data di spedizione (es. art. 583 c.p.p. all'epoca), questa prevale sulla data di ricezione.
  • Conservare e produrre prova certa della data di spedizione (ricevuta di raccomandata con timbro postale, ricevuta di invio, data di spedizione telematica) perché è decisiva nel caso di contestazione della tempestività.
  • Se il giudice di merito calcola il termine sulla data di ricezione anziché sulla data di spedizione, è possibile proporre ricorso per cassazione fondato su errore di diritto relativo al computo del termine.
  • Verificare sempre la presenza di eventuali modifiche legislative o disposizioni transitorie: un'abrogazione successiva non modifica il regime applicabile al momento dell'invio se il fatto è anteriore al cambiamento normativo.
  • Quando la censura riguarda un errore formale evidente (es. errato calcolo del termine), la Corte di cassazione può annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo, anche con motivazione semplificata.

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