Ordinanza n. 131/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - quanto al ricorso introduttivo: 1) del Decreto prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTROUFFICIALE.U.0005838.12-05-2025 del 12/05/2025, nella parte in cui, nonostante il bando di concorso (DDG 3059/2024) all’art. 8 - comma 2 - prevedesse che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”, ha stabilito che, nella Regione Campania, per le classi di concorso AS12 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di II grado) e AM12 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado - ex A022)” (...) sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che hanno raggiunto la soglia di punteggio indicata nell'allegato al presente avviso (Allegato1)”, che, nel caso specifico, è pari a 92 punti; 2) di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, presupposti, connessi e consequenziali; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2025: a) del DECRETO m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(I).0014302.15-10-2025 del 15/10/2025, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa Luisa Franzese, a mezzo del quale è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025, indetto con D.D.G. del 10/12/2024 prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0003059, per la Classe di concorso AS12, nonché della medesima graduatoria, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; b) del DECRETO m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(I).0014303.15-10-2025 del 15/10/2025, adottato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa Luisa Franzese, a mezzo del quale è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025, indetto con D.D.G. del 10/12/2024 prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0003059, per la Classe di concorso AM12, nonché della medesima graduatoria, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; c) del Decreto prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015490.07-11-2025 del 7/11/2025, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa Luisa Franzese, con il quale è stata disposta l’apertura del turno di nomina dal 07-nov-2025 al 10-nov-2025, per i candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale ex D.D.G. 3059/2024 per le classi di concorso AM12 e AS12, riportati nella tabella A allegata al predetto decreto, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; d) della Tabella A, allegata al Decreto prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015490.07-11-2025 del 7/11/2025 impugnato al precedente punto c), contenente l’elenco dei candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale ex D.D.G. 3059/2024 per le classi di concorso AM12 e AS12, per i quali è stata disposta l’apertura del turno di nomina, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; e) di tutti gli atti a tali provvedimenti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della soglia di 92 punti per l'ammissione alla prova orale e, con motivi aggiunti, graduatorie di merito e atti relativi al turno di nomina che non avevano incluso il ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato per le classi AS12 e AM12, aveva conseguito 90 punti alla prova scritta computer based, superando la soglia minima di 70 punti prevista dall'art. 8, comma 2, del bando, che consentiva l'ammissione alla prova orale dei candidati collocati entro il triplo dei posti disponibili e di quelli con il medesimo punteggio dell'ultimo ammesso. Dopo l'annullamento di un quesito e lo svolgimento di una prova suppletiva per alcuni candidati, l'Amministrazione aveva fissato per le due classi una soglia di sbarramento di 92 punti, impedendo al ricorrente di accedere alla prova orale. Il ricorrente ha dedotto il contrasto della nuova soglia con la lex specialis e la lesione della par condicio, anche in ragione della prova suppletiva riservata soltanto ad alcuni candidati. In esecuzione della tutela cautelare già concessa, il ricorrente era stato ammesso con riserva alle prove orali per entrambe le classi e le aveva superate. Con motivi aggiunti ha quindi impugnato le graduatorie di merito e gli atti di apertura del turno di nomina, censurandoli nella parte in cui non riportavano il suo nominativo e non gli consentivano di concorrere alla nomina.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l'omesso inserimento del ricorrente negli atti successivi della procedura, nonostante il superamento delle prove orali in esito all'ammissione con riserva disposta dal giudice, viola la portata vincolante del provvedimento cautelare e contrasta con il meccanismo dell'ammissione con riserva. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente alla continuità della tutela, che altrimenti sarebbe stata vanificata. Ha ordinato all'Amministrazione di inserire il ricorrente a pettine, cioè nella posizione corrispondente al punteggio complessivo conseguito, e con riserva nelle graduatorie AS12 e AM12, con ogni conseguenza sugli atti successivi e sulla nomina, anch'essa da effettuarsi con riserva fino alla definizione del giudizio di merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti mediante pubblici proclami sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità indicate in motivazione. Ha confermato l'udienza pubblica del 22 aprile 2026. L'Amministrazione resistente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per la fase cautelare; le spese con le altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, D.D.G. 3059/2024
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi
La disposizione della lex specialis costituisce il parametro per individuare i candidati ammessi alla prova orale; nella fase cautelare la soglia di 92 punti è apparsa prima facie in contrasto con tale disciplina.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda interinale ordinando l'ammissione e l'inserimento con riserva del candidato.
Il requisito dell'estrema urgenza ha giustificato il rigetto della prima istanza monocratica, mentre la successiva istanza è stata accolta in relazione all'urgenza connessa alla conclusione delle prove orali.
Massime di principio
- Quando un candidato sia stato ammesso con riserva a una fase concorsuale in forza di un provvedimento cautelare, l'amministrazione deve dare esecuzione effettiva e coerente alla misura anche nelle fasi successive della procedura, includendo il candidato negli atti consequenziali con la medesima riserva.
- L'ammissione con riserva non si esaurisce nella partecipazione alla singola prova, ma impone, ove il candidato la superi, la prosecuzione cautelare della sua posizione nelle graduatorie e nelle successive fasi concorsuali, fino alla definizione del giudizio di merito.
- L'inserimento cautelare in una graduatoria concorsuale deve avvenire a pettine, nella posizione corrispondente al punteggio complessivamente conseguito, e non in soprannumero o in una posizione svincolata dall'ordine di merito, salva la riserva degli effetti fino alla decisione definitiva.
- L'omessa adozione, da parte dell'amministrazione, degli atti consequenziali necessari a preservare gli effetti dell'ammissione cautelare può vanificare la tutela giudiziale e integrare una violazione della portata vincolante del provvedimento interinale.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del candidato alla continuità degli effetti dell'ammissione con riserva può prevalere quando l'esclusione dagli atti successivi renderebbe inutilmente o irreversibilmente inefficace la tutela già accordata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 31/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →