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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15610/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale con cui la Cassa Forense aveva irrogato una sanzione per omessa comunicazione dei redditi professionali relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della l. n. 576/1980. Il professionista aveva opposto la cartella sostenendo di non essere tenuto all’adempimento, in quanto avvocato cittadino tedesco iscritto anche alla Cassa di previdenza del Paese di provenienza e avendo esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 4, del d.m. 22 maggio 1997 in favore della Cassa tedesca. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, ritenendo che l’obbligo di comunicazione presupponesse il potenziale assoggettamento all’iscrizione alla Cassa italiana e che, nel caso concreto, tale presupposto mancasse; aveva inoltre valorizzato il profilo della libertà di stabilimento e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 17 l. n. 576/1980, assumendo che la comunicazione fosse obbligatoria per tutti gli iscritti all’albo, anche in caso di dichiarazioni fiscali non presentate o negative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’illegittimità della sanzione irrogata dalla Cassa. Ha ritenuto decisivo che, per gli anni in contestazione, il professionista aveva validamente esercitato l’opzione per la Cassa tedesca e che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l’obbligo di comunicazione dei redditi alla Cassa Forense è correlato all’iscrizione alla Cassa medesima e non sussiste per gli avvocati iscritti ad altro albo professionale e alla relativa Cassa di previdenza. Ha anche escluso la rilevanza del regolamento (CE) n. 883/2004, poiché la sua efficacia operativa non copre i redditi antecedenti al 2010. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 l. n. 576/1980

    L’obbligo di comunicazione del reddito professionale alla Cassa di previdenza è correlato all’iscrizione alla Cassa e non opera per l’avvocato iscritto a una diversa Cassa previdenziale estera, con conseguente illegittimità della sanzione per omessa comunicazione in tale ipotesi.

  • art. 1, comma 4, d.m. 22 maggio 1997

    L’opzione esercitata in favore della Cassa previdenziale tedesca esclude, per il periodo rilevante, il coinvolgimento della Cassa italiana.

  • art. 13, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 883/2004

    La disciplina ivi prevista non incide sulla fattispecie, perché non si applica ai redditi degli anni 2003-2005, essendo la sua efficacia collegata alle disposizioni attuative successive.

  • art. 91, comma 2, regolamento (CE) n. 883/2004

    L’efficacia del regolamento è subordinata all’entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.

  • regolamento (CE) n. 987/2009

    È il regolamento attuativo richiamato dalla Corte come rilevante ai fini dell’efficacia temporale del sistema europeo di coordinamento previdenziale.

  • art. 97 regolamento (CE) n. 987/2009

    La Corte lo indica quale disposizione che fissa la decorrenza dell’efficacia del regolamento attuativo al 1 maggio 2010.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È la base del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • L’obbligo di comunicazione dei redditi professionali alla Cassa forense sussiste solo quando il professionista sia effettivamente soggetto a quella Cassa; non può essere esteso a chi, per il periodo rilevante, sia iscritto a un diverso sistema previdenziale professionale estero.
  • La sanzione per omessa comunicazione è illegittima se manca il presupposto soggettivo dell’iscrizione alla Cassa italiana, anche se l’interessato sia iscritto all’albo italiano.
  • Quando il professionista abbia esercitato, per il periodo di riferimento, un’opzione validamente riconosciuta in favore della Cassa estera, la Cassa italiana non può pretendere l’adempimento informativo relativo ai redditi di quegli anni.
  • Le norme eurounitarie in materia di coordinamento dei sistemi previdenziali operano secondo la loro efficacia temporale: non possono essere applicate retroattivamente a redditi maturati prima dell’entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.
  • In cassazione, la contestazione della sanzione previdenziale va valutata alla luce del presupposto legale dell’obbligo e della corretta individuazione del regime previdenziale applicabile al periodo controverso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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