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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35789/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per correzione di errore di fatto e sospensione dell'esecuzione, avverso: a) l'ordinanza del 14/06/2022 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 c.p.p.; b) la sentenza del 14/04/2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Si censurava l'acquisizione e la valutazione delle intercettazioni (presunte manomissioni dei supporti e mancata acquisizione degli originali audio), la mancata cognizione da parte della Corte d'appello di ordinanze di primo grado, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, nonché la partecipazione di giudici ritenuti incompatibili avendo preso parte a precedenti decisioni rilevanti.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che: l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di rimessione non è sindacabile con il rimedio straordinario ex art. 625-bis perché riguarda una decisione processuale che non può formare giudicato 'di merito' atta a giustificare il rimedio; la sentenza della Seconda Sezione è stata impugnata solo sul dispositivo e in assenza della motivazione al momento del ricorso, sicché non è individuabile un errore materiale/percettivo idoneo a integrare l'errore di fatto; le doglianze attengono a questioni di diritto, valutazione della prova o di costituzione del collegio che non rientrano nella nozione di errore di fatto e dovevano essere dedotte con gli strumenti procedurali adeguati (es. ricusazione). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario ex art. 625-bis è circoscritto alla correzione di errori materiali o di fatto che consistano in una svista o equivoco percettivo tale da aver influenzato la decisione; non è idoneo a sindacare questioni di diritto, valutazioni di merito o decisioni processuali che non determinano giudicato sostanziale.

  • art. 45 cod. proc. pen.

    La richiesta di rimessione per legittima sospicione è uno strumento processuale volto a tutelare l'imparzialità; la Corte ha ritenuto che, se proposta dopo il deposito del dispositivo e quando il potere decisorio si è ormai consumato, la decisione sulla rimessione non determina formazione di giudicato rilevante ai fini del rimedio di cui all'art. 625-bis.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Gli atti di sintesi (motivi esposti in forma sintetica) devono comunque consentire l'individuazione chiara dell'errore denunciato; la Corte ha valutato i motivi come esposti in modo confuso e inidonei a dimostrare un errore materiale.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La contestazione della legittima costituzione del collegio giudicante (incompatibilità/partecipazione a precedenti decisioni) rileva come profilo processuale che va dedotto con l'istituto della ricusazione; non costituisce di per sé errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis, né automaticamente nullità della decisione.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori materiali o di fatto chiaramente identificabili (svisti o equivoci percettivi) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è uno strumento per rideterminare questioni di diritto o rivalutare il merito probatorio.
  • Le decisioni processuali che non determinano formazione di giudicato sostanziale (es. ordinanze su rimessione per legittima sospicione adottate in fase processuale) sono in linea di massima non sindacabili mediante il rimedio di cui all'art. 625-bis.
  • Le doglianze relative alla valutazione delle prove (es. presunte manomissioni di supporti di intercettazione) devono essere specificamente dimostrate e riferite alla motivazione della decisione; mere affermazioni generiche o ipotesi non bastano a integrare l'errore materiale.
  • Le questioni relative alla composizione del collegio o alla presunta incompatibilità dei giudici vanno prospettate attraverso gli strumenti procedurali appropriati (ricusazione), non mediante il ricorso per correzione di errore di fatto.
  • Per aumentare l'ammissibilità di rimedi straordinari occorre: formulare motivi chiari e sintetici che individuino con precisione l'errore percettivo/materiale, allegare documentazione probante e confrontarsi con la motivazione integrale della decisione impugnata quando già depositata.

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