Sentenza n. 5129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 05055/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione dell'esclusione dal contributo economico previsto dal d.m. 9 giugno 2022, n. 236, e dichiarato irricevibile l'impugnazione del medesimo decreto ministeriale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto legittima la loro esclusione dal contributo previsto per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo. Sostenevano che il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue, dall'assenza di un obbligo di risposta alla chiamata e dalla mancanza dell'indennità di disponibilità, dovesse essere assimilato a rapporti di lavoro a tempo determinato, poiché ogni chiamata avrebbe dato luogo a un autonomo rapporto a termine. Deducevano inoltre la violazione dell'art. 3 Cost., lamentando una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo determinato. Riproponevano, infine, la censura relativa al decreto direttoriale n. 1024 del 21 luglio 2023, sostenendo l'illegittimità dell'ulteriore ragione di esclusione fondata sul mancato raggiungimento del numero minimo di giornate contributive. Il decreto ministeriale n. 236 del 2022 individuava quali destinatari del beneficio i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 182 del 1997, ossia lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato. Il capo della sentenza del TAR che aveva dichiarato tardiva l'impugnazione del decreto ministeriale non era stato specificamente appellato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha rilevato anzitutto che gli appellanti non avevano censurato il capo della sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata irricevibile l'impugnazione del d.m. n. 236 del 2022; tale statuizione era quindi passata in giudicato. Di conseguenza, non era più possibile contestare, impugnando i successivi atti applicativi, la scelta della disciplina ministeriale di limitare il beneficio ai lavoratori a tempo determinato rientranti nella categoria richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 182 del 1997. Il Collegio ha inoltre escluso l'assimilabilità tra contratto intermittente a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato. L'art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 contempla espressamente il contratto intermittente sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, distinguendo la modalità discontinua o intermittente di esecuzione dalla durata del vincolo contrattuale. La discontinuità della prestazione, l'assenza di garanzia di impiego continuativo e la mancanza dell'indennità di disponibilità incidono sulle modalità di svolgimento del rapporto, ma non trasformano un contratto privo di termine finale in un rapporto a tempo determinato. Le singole chiamate costituiscono attuazione dell'unico rapporto già esistente e non instaurano autonomi rapporti a termine. È stata quindi confermata la legittimità dell'esclusione per difetto del requisito relativo alla durata determinata del rapporto. La censura sul numero minimo di giornate contributive è stata dichiarata assorbita, poiché la carenza del requisito relativo alla natura del rapporto era già sufficiente a giustificare l'esclusione. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 182/1997
La disposizione individua la categoria dei lavoratori dello spettacolo che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli in forza di rapporti di lavoro a tempo determinato; tale requisito è stato richiamato dal d.m. n. 236/2022 come condizione di accesso al beneficio.
anche a tempo determinato
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. La natura intermittente riguarda le modalità di esecuzione della prestazione, mentre la durata del vincolo contrattuale costituisce un elemento autonomo; la discontinuità delle prestazioni e le singole chiamate non trasformano un rapporto intermittente a tempo indeterminato in una pluralità di rapporti a termine.
art. 3 Cost.
La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta infondata, poiché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato non si trovano, quanto alla durata giuridica del rapporto, nella stessa situazione dei lavoratori a tempo determinato destinatari del beneficio.
d.m. 9 giugno 2022, n. 236
Il decreto ministeriale costituisce la lex specialis della procedura e limita espressamente i destinatari del contributo ai lavoratori individuati dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 182/1997. La mancata specifica impugnazione in appello del capo che ne aveva dichiarato tardiva l'impugnazione ha reso definitiva tale statuizione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado dichiara irricevibile o tardiva l'impugnazione di una disciplina generale che stabilisce i requisiti di accesso a un beneficio, il mancato specifico appello contro tale statuizione determina il suo passaggio in giudicato e impedisce di contestare quei requisiti attraverso l'impugnazione dei successivi provvedimenti applicativi.
- Nel contratto di lavoro intermittente, la discontinuità della prestazione riguarda le modalità di esecuzione del rapporto, mentre la durata determinata o indeterminata riguarda la durata del vincolo contrattuale; pertanto, un contratto intermittente a tempo indeterminato non può essere assimilato a un contratto a tempo determinato per il solo fatto che le prestazioni siano discontinue o rese a seguito di singole chiamate.
- L'assenza dell'indennità di disponibilità e la mancanza di una garanzia di impiego continuativo non modificano la qualificazione del contratto intermittente a tempo indeterminato, che rimane un unico rapporto privo di termine finale.
- Le singole chiamate del lavoratore intermittente costituiscono modalità di attuazione dell'originario contratto e non determinano, di regola, la nascita di autonomi rapporti di lavoro a tempo determinato.
- Quando la legittimità dell'esclusione da un beneficio è già adeguatamente giustificata dalla mancata integrazione di un requisito essenziale relativo alla natura o durata del rapporto di lavoro, è legittimo assorbire l'esame di ulteriori requisiti eventualmente contestati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →