Cassazione Penale, Sentenza n. 33617/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento (21/02/2023) che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di perquisizione e il sequestro del contenuto del device e del computer in uso all'Avvocata Turroni, indagata per concorso in tentativo di truffa e per violazione dell'art. 137 d.lgs. n. 385/1993. Il Procuratore sosteneva che l'ordinanza avesse erroneamente applicato le tutele previste dall'art. 103 c.p.p. ritenendo che l'avvocato fosse "difensore" anche se risultava aver prestato assistenza legale a un coindagato (Moiola) in affari diversi dal procedimento penale in cui si svolgevano le indagini.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato l'orientamento consolidato (Sez. U., Grollino e successiva giurisprudenza) secondo il quale le garanzie speciali previste dall'art. 103 c.p.p. si applicano non solo al difensore nominato nel procedimento in cui si esegue la perquisizione/sequestro, ma ogniqualvolta gli atti vengano compiuti nello studio o sui dispositivi di un avvocato che abbia assunto la difesa di assistiti, anche in procedimenti diversi. Il Tribunale di riesame aveva correttamente valorizzato che l'Avvocata Turroni aveva svolto attività difensiva in favore di coindagati in altri procedimenti, con conseguente necessità di osservare le garanzie di cui all'art. 103; perciò il decreto di perquisizione/sequestro era viziato e l'annullamento era legittimo.
Norme richiamate
La norma tutela l'attività difensiva e il segreto professionale; le sue garanzie speciali devono essere osservate quando perquisizioni o sequestri vengono eseguiti nello studio o riguardano strumenti utilizzati da un avvocato che abbia svolto attività difensiva, anche in affari diversi da quello in cui si procede
art. 24 Cost.
Richiamata come fondamento costituzionale dell'inviolabilità della difesa e della necessità di proteggere l'attività difensiva come diritto fondamentale della persona
Richiamati a supporto dell'esigenza di tutela del segreto professionale e dell'ampio dispiegamento dell'attività difensiva
Sez. U., Sentenza n. 25 del 12/11/1993 (Grollino)
"non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell'ufficio di un professionista... che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca... viene compiuta"
Principale precedente cui la Corte aderisce: le tutele di cui all'art. 103 c.p.p. si estendono all'avvocato che abbia svolto attività difensiva anche in procedimenti diversi rispetto a quello nel quale avviene la perquisizione/sequestro
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44892 del 25/10/2022
Conferma e illustra la portata della sentenza Grollino, sottolineando la necessità di proteggere la sfera riservata del difensore per garantire il libero svolgimento dell'attività difensiva e il segreto professionale
Altra giurisprudenza della Corte di legittimità (es. Sez. 6 n. 20295/2001; Sez. 4 n. 23002/2014; Sez. 5 n. 27988/2020; Sez. 2 n. 19255/2017)
Più pronunce confermano il principio che le garanzie di cui all'art. 103 c.p.p. non sono limitate al difensore nel procedimento "de quo" ma vanno applicate quando le attività investigative investono lo studio o gli strumenti dell'avvocato che abbia assunto la difesa di assistiti
Massime di principio
- Le tutele speciali previste dall'art. 103 c.p.p. proteggono l'attività difensiva in quanto tale e si applicano anche se l'avvocato ha assistito il soggetto indagato in procedimenti diversi da quello in cui si esegue la perquisizione o il sequestro
- Perquisizioni e sequestri riguardanti lo studio o i dispositivi di un avvocato richiedono il rispetto delle formalità e delle garanzie previste dall'art. 103 (tra cui l'autorizzazione del GIP nei casi previsti), a pena di nullità degli atti
- La qualificazione del rapporto come "assistenza legale" o come "difesa in quel procedimento" non è decisiva: rileva che l'avvocato abbia svolto attività difensiva per il soggetto coinvolto, anche in altri affari
- Se le autorità ritengono necessario acquisire materiali presso un avvocato, devono motivare adeguatamente l'eventuale esclusione o limitazione delle garanzie di cui all'art. 103, tenendo conto del principio costituzionale della inviolabilità della difesa
- In presenza di violazioni delle garanzie previste per il difensore, le misure probatorie conseguenti possono essere annullate e le prove così acquisite possono risultare inutilizzabili
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