Sentenza del 16/03/2015 n. 1573 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Beneficio di escussione del debitore principale - Eccezione sollevabile con la cartella di pagamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo il beneficio di escussione del debitore principale. In sostanza, ha sostenuto che l'amministrazione non potesse pretendere immediatamente il pagamento nei suoi confronti senza avere previamente escusso il debitore principale o senza avere dimostrato di aver compiuto le verifiche e le attività necessarie per poter agire nei confronti del debitore sussidiario.
La decisione
L'eccezione del beneficio di escussione è ritenuta sollevabile mediante impugnazione della cartella di pagamento. Tuttavia, l'accoglimento dell'eccezione non comporta l'annullamento totale della cartella: viene paralizzata soltanto, per il momento, l'intimazione dell'immediato pagamento e la possibilità di procedere all'esecuzione forzata. La cartella resta efficace quale notificazione dell'estratto di ruolo e degli accertamenti sottostanti, nonché quale manifestazione della volontà dell'amministrazione di procedere eventualmente alla riscossione. L'amministrazione potrà riattivare l'efficacia esecutiva mediante una nuova intimazione di pagamento, dopo aver dimostrato il rispetto delle condizioni connesse al beneficio di escussione. L'esito è quindi favorevole al contribuente soltanto in via parziale e temporanea.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, DPR 602/1973
La norma prevede la necessità di una nuova intimazione di pagamento quando l'esecuzione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Tale disciplina dimostra che gli effetti della cartella possono essere scissi: essa può conservare l'efficacia di notificazione e di prevenzione delle decadenze, mentre può venir meno o essere sospesa la concreta attitudine a fondare l'immediato avvio dell'esecuzione forzata.
Massime di principio
- Il beneficio di escussione del debitore principale costituisce un'eccezione che il debitore sussidiario può far valere impugnando la cartella di pagamento.
- L'accoglimento dell'eccezione non determina necessariamente l'annullamento integrale della cartella: il giudice può limitarsi a neutralizzare l'efficacia esecutiva immediata dell'atto.
- La cartella può mantenere la funzione di notificare il ruolo e gli accertamenti sottostanti, pur non consentendo temporaneamente l'avvio dell'esecuzione forzata.
- L'amministrazione può procedere nuovamente alla riscossione quando dimostri di avere rispettato le condizioni del beneficio di escussione, mediante una nuova intimazione di pagamento.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra validità della pretesa tributaria, efficacia notificatoria della cartella e concreta possibilità di avviare l'esecuzione forzata: tali effetti possono essere soggetti a regole e contestazioni differenti.
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