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Sentenza

Sentenza del 16/03/2015 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la cartella sostenendo che gli accertamenti fiscali riguardavano esclusivamente la società xxxxx e non lei personalmente. Secondo la contribuente, il debito d'imposta gravava sulla società e la responsabilità solidale dei soci, prevista per le obbligazioni sociali, non consentiva di notificare direttamente al socio una cartella prima che fosse escusso il patrimonio sociale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che la cartella avesse natura meramente informativa, finalizzata a comunicare alla socia l'esistenza del debito societario.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha chiarito che i soci non possono essere chiamati a pagare i debiti della società prima dell'escussione del patrimonio sociale e che la cartella di pagamento è un titolo esecutivo direttamente azionabile, non una semplice comunicazione informativa. Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della contribuente.

Norme richiamate

  • Articolo 2291 del Codice civile

    I soci sono solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali.

    La responsabilità solidale dei soci per i debiti della società non comporta che il socio possa essere aggredito immediatamente e senza condizioni; essa opera nel rispetto del beneficio di preventiva escussione previsto per la società in nome collettivo.

  • Articolo 2304 del Codice civile

    I creditori sociali, anche se il credito è provato, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

    Il socio può essere chiamato a rispondere del debito sociale soltanto dopo che il patrimonio della società sia stato previamente escusso e sia risultato incapiente o insolvente.

Massime di principio

  • Nelle società in nome collettivo, la responsabilità solidale dei soci è normalmente sussidiaria: il creditore deve rivolgersi prima alla società e tentare di soddisfarsi sul suo patrimonio.
  • Una cartella di pagamento notificata al socio non è una mera comunicazione informativa, ma costituisce un titolo esecutivo direttamente azionabile; pertanto, la sua notifica anticipata può essere illegittima se non è stata previamente escussa la società.
  • Il socio può contestare la pretesa personale quando il debito è stato accertato nei confronti della società e non risultano dimostrati né l'insolvenza della società né il previo tentativo di escussione del patrimonio sociale.
  • La responsabilità del socio non viene esclusa in assoluto: può essere fatta valere dopo l'escussione del patrimonio sociale, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge.
  • La tutela concreta dipende dal tipo societario, dal contenuto dell'atto notificato e dalla prova dell'eventuale preventiva escussione; occorre quindi verificare se l'amministrazione abbia rispettato la sequenza prevista dalla normativa.

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