Sentenza del 16/03/2015 n. 144 - Comm. Trib. Prov. Aquila
ACCISE - Addizionale provinciale - Istanza di rimborso - Requisito dell'esigenza specifica - Necessità -Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica versata negli anni 2010 e 2011. Ha sostenuto che, a decorrere dal 1° aprile 2010, la direttiva 2008/118/CE rendeva incompatibili con il diritto dell’Unione le imposte indirette aggiuntive rispetto all’accisa armonizzata, quando non fossero giustificate da una specifica finalità diversa dal generico finanziamento del bilancio pubblico. Secondo la ricorrente, l’addizionale provinciale era stata istituita esclusivamente per esigenze di gettito e di bilancio.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso, ritenendo la direttiva 2008/118/CE direttamente efficace in quanto contenente disposizioni incondizionate e sufficientemente precise. Ha inoltre rilevato che la normativa nazionale istitutiva dell’addizionale provinciale non evidenziava, neppure nei lavori parlamentari, finalità specifiche ulteriori rispetto alle generiche esigenze finanziarie dello Stato. Di conseguenza, è stata riconosciuta la fondatezza dell’istanza di rimborso delle somme versate in applicazione di norme incompatibili con il diritto dell’Unione. Le spese processuali sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
In vigore dal 1° aprile 2010
La direttiva è stata ritenuta direttamente efficace e incompatibile con imposte indirette nazionali aggiuntive all’accisa armonizzata prive di una finalità specifica diversa dal finanziamento generale del bilancio.
Legge n. 20 del 1989
La normativa nazionale istitutiva o collegata all’addizionale provinciale è stata considerata priva di una finalità specifica ulteriore rispetto alle esigenze generiche di bilancio.
D.Lgs. n. 504 del 1995
Le disposizioni relative alla tassazione dell’energia elettrica sono state valutate alla luce della direttiva europea e ritenute non idonee a dimostrare una specifica finalità extrafiscale dell’addizionale.
D.Lgs. n. 26 del 2007
Anche tale normativa è stata ricondotta a un prelievo destinato al fabbisogno finanziario generale, senza una finalità specifica richiesta dal diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Un tributo nazionale o locale aggiuntivo rispetto a un’accisa armonizzata può essere incompatibile con il diritto dell’Unione se persegue esclusivamente finalità di bilancio e non una finalità specifica, come la tutela della salute, dell’ambiente o altro obiettivo extrafiscale concreto.
- Quando una direttiva europea contiene disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, il contribuente può invocarne direttamente l’efficacia nei confronti dell’amministrazione nazionale, nei limiti riconosciuti dal diritto dell’Unione.
- Per ottenere il rimborso occorre normalmente dimostrare i versamenti effettuati, il periodo interessato e l’assenza della base giuridica compatibile con il diritto europeo; la valutazione può dipendere anche dalla prescrizione e dalle modalità procedurali previste dalla normativa nazionale.
- La mera destinazione del gettito a un ente pubblico o a un bilancio specifico non basta, di per sé, a dimostrare l’esistenza di una finalità specifica: è necessario che tale finalità risulti concretamente dalla disciplina istitutiva e sia distinta dal semplice reperimento di risorse.
- La decisione riguarda principalmente i versamenti effettuati dal 1° aprile 2010, data indicata come momento di entrata in vigore della direttiva richiamata, ma l’applicabilità concreta del rimborso deve essere verificata in relazione al periodo, alla normativa vigente e agli eventuali orientamenti successivi dei giudici.
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