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Sentenza

Sentenza del 16/03/2015 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Prato

Imposta di Registro - Registrazione di atti - Ipotizzata cessione di ramo di azienda e tassazione a tale titolo - Attivita' negoziale ricostruita dall'ufficio tributario solamente in base alla rilevanza del profilo economico - Legittimita' - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione onerosa di ramo d'azienda una serie di operazioni collegate: costituzione della S.r.l. unipersonale M.M., conferimento in essa del ramo d'azienda industriale e commerciale della I.M. e successiva cessione alla O. dell'intera partecipazione nella M.M. L'Ufficio aveva ritenuto che tali atti realizzassero sostanzialmente il trasferimento diretto del ramo d'azienda alla O., determinando l'imposta di registro sul prezzo di acquisto delle quote, pari a 17.724.000 euro, oltre interessi e sanzioni. Le ricorrenti contestavano, tra l'altro, la carenza del presupposto per la registrazione d'ufficio, il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e l'illegittima riqualificazione dell'operazione sulla base del suo risultato economico anziché degli effetti giuridici degli atti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Prato ha accolto il ricorso e annullato integralmente l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, la qualificazione dell'atto dovesse basarsi sulla sua natura e sui suoi effetti giuridici, non sulla sola finalità economica complessiva o sul collegamento tra società appartenenti allo stesso gruppo. Il ramo d'azienda era stato giuridicamente conferito alla M.M., che ne era divenuta proprietaria, mentre la O. aveva acquistato soltanto la partecipazione societaria nella M.M.; pertanto non poteva essere considerata cessionaria diretta del ramo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della complessità della questione e del contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Commissione richiama il principio secondo cui, nella qualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro, devono essere considerati la natura giuridica e gli effetti giuridici degli atti.

    La norma non consente, secondo la sentenza, di riqualificare una sequenza negoziale sulla base del solo risultato economico perseguito. Occorre considerare gli effetti giuridici concretamente prodotti dai singoli atti e i soggetti che ne sono stati parti.

  • Art. 15 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Invocato dalle ricorrenti in relazione alla registrazione d'ufficio; la questione è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del ricorso nel merito.

  • Art. 37-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato con riferimento alla contestazione di natura antielusiva. La Commissione ha escluso che tale disposizione potesse fondare la pretesa dell'Ufficio nel caso concreto, anche perché non applicabile all'imposta di registro secondo l'impostazione della sentenza.

  • Art. 176, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che il conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione non costituisse, di per sé, un'operazione elusiva.

  • Artt. 2359 e seguenti del codice civile

    Il gruppo o collegamento societario rileva principalmente sul piano economico e non determina, salvo specifiche disposizioni di legge, l'unitarietà giuridica delle società coinvolte.

  • Art. 53 della Costituzione

    La sentenza esclude che il principio della capacità contributiva possa essere utilizzato per ampliare in via interpretativa il presupposto dell'imposta o per sostituire agli effetti giuridici degli atti la loro valutazione economica.

  • Artt. 26, 31 e 33 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Le disposizioni sono richiamate come esempi di deroghe espresse in cui la legge assimila determinati schemi negoziali ad altri. Tali deroghe confermano, per la sentenza, che in assenza di una specifica previsione prevale la qualificazione giuridica degli atti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la riqualificazione di un'operazione deve fondarsi sugli effetti giuridici degli atti e non esclusivamente sul vantaggio economico o sul risultato complessivo perseguito dalle parti.
  • Il conferimento di un ramo d'azienda in una società e la successiva cessione delle quote di tale società sono, sul piano giuridico, operazioni diverse dalla cessione diretta del ramo d'azienda, salvo una specifica base normativa che imponga una diversa qualificazione.
  • L'appartenenza delle società a uno stesso gruppo o il loro collegamento economico non elimina la loro distinta soggettività giuridica e non consente automaticamente di imputare a una società l'acquisto di un bene effettuato da un'altra.
  • La contestualità e il collegamento economico tra più atti possono essere elementi di valutazione, ma non bastano da soli a creare un unico negozio giuridico imponibile diverso da quelli effettivamente stipulati.
  • Per sostenere una pretesa fiscale basata sull'elusione o sull'abuso del diritto, l'Amministrazione deve rispettare lo specifico quadro normativo applicabile e non può utilizzare l'art. 20 come strumento generale per sostituire la sostanza economica alla realtà giuridica.
  • La decisione riflette un orientamento giurisprudenziale non pacifico: in casi simili è quindi essenziale verificare la normativa vigente e l'orientamento attuale della Corte di Cassazione, oltre alla struttura concreta degli atti.

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