Sentenza del 16/03/2015 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Mantova
ACCERTAMENTO - Mancato rispetto termine notifica - Informativa reato - Assenza elementi diversi e ulteriori - Decadenza accertamento - Raddoppio termini - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità degli avvisi di accertamento notificati oltre i termini ordinari, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avesse utilizzato indebitamente il raddoppio dei termini previsto in presenza di una possibile informativa di reato. Secondo la contestazione, l'Amministrazione disponeva già di tutti gli elementi necessari per procedere tempestivamente e non risultavano elementi diversi e ulteriori, rispetto a quelli già conosciuti, tali da giustificare concretamente il ricorso al raddoppio.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta la nullità degli avvisi di accertamento perché notificati oltre il termine ordinario di decadenza. Il raddoppio dei termini non può essere utilizzato in modo strumentale dall'Amministrazione per sanare la propria inerzia o per recuperare accertamenti che avrebbe potuto emettere tempestivamente. La mera presenza di una possibile informativa di reato, in assenza di elementi concreti e ulteriori che la giustifichino, non è sufficiente a legittimare il raddoppio.
Norme richiamate
Norme sui termini di decadenza per l'accertamento tributario
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro i termini ordinari previsti dalla legge; il loro superamento comporta la decadenza del potere impositivo, salvo una valida causa di proroga o raddoppio.
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola ipotizzabilità di un reato o per la trasmissione di una informativa. Deve esistere una concreta e non pretestuosa base fattuale per la rilevanza penale della condotta; l'istituto non può essere utilizzato per eludere i termini ordinari.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento costituisce un'eccezione ai termini ordinari e deve essere applicato solo quando ricorrono concretamente i presupposti previsti dalla legge.
- La semplice comunicazione o ipotizzazione di un reato non è sufficiente: devono emergere elementi oggettivi, specifici e ulteriori che rendano plausibile la rilevanza penale della violazione.
- L'Amministrazione non può avvalersi del raddoppio per compensare ritardi organizzativi, inerzia o mancata tempestiva valutazione di dati già disponibili.
- In caso di notifica oltre il termine ordinario, il contribuente può contestare la decadenza dell'accertamento verificando sia la data di notifica sia la concreta legittimità del raddoppio invocato.
- La validità del raddoppio deve essere valutata sulla base delle circostanze esistenti e documentate, non soltanto sulla qualificazione formale attribuita dall'Amministrazione alla violazione.
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