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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32782/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Brescia impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Trani per detenzione illegale di arma comune da sparo. L'arma (una pistola calibro 10,35, fabbricata nel 1917 e funzionante) era stata rinvenuta il 20 agosto 2021 in un lavatoio pertinenziale dell'abitazione rurale dell'indagato; Brescia negava di esserne a conoscenza e sosteneva che, trovandosi in pertinenze non recintate e in zona rurale, l'arma non fosse nella sua materiale disponibilità. Il difensore rilevava inoltre assenza di impronte, la vetustà/valore storico dell'arma, l'assenza di precedenti specifici e la collaborazione post factum, deducendo l'insussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non documentata in atti la procura speciale con cui il difensore avrebbe rinunciato alla discussione e ha osservato che la mera modifica della misura cautelare successiva non elimina l'interesse al ricorso, che riguarda anche la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Sul merito dei motivi la Corte ha qualificato le censure come questioni di merito già esaminate dal Tribunale: la collocazione dell'arma nelle pertinenze dell'abitazione e l'inverosimiglianza che altri l'avessero nascosta in un luogo facilmente accessibile all'indagato costituivano indizi gravi di detenzione; inoltre la pericolosità intrinseca dell'arma e la mancanza di spiegazioni sulla provenienza giustificavano le esigenze cautelari. Conseguentemente è stata pronunciata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame; la Corte conferma che il Tribunale ha esaminato la richiesta di riesame ai sensi di tale disposizione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari: la Corte osserva che le argomentazioni offerte dal ricorrente (assenza di precedenti, collaborazione, vetustà dell'arma) sono valutazioni di merito e non sufficienti a superare la valutazione del giudice del riesame circa il pericolo di reiterazione o la sussistenza di gravi indizi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte applica tale norma e dispone inoltre il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla necessità di valutare la colpa nell'origine dell'inammissibilità: in mancanza di elementi tali da escludere la colpa, la Corte conferma la sanzione economica a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia alla discussione da parte del difensore deve risultare documentalmente da procura speciale; la mancanza di tale documentazione può pregiudicare la validità della rinuncia.
  • La modifica successiva della misura cautelare non rende automaticamente privo di interesse il ricorso in cassazione quando quest'ultimo impugni anche la sussistenza dei gravi indizi e le esigenze cautelari.
  • Le censure basate su valutazioni fattuali (ad es. disponibilità materiale dell'arma, valutazione della prova, assenza di impronte) sono questioni di merito e difficilmente idonee a fondare l'annullamento per vizi di diritto in sede di legittimità.
  • Il ritrovamento di un'arma nelle pertinenze dell'abitazione costituisce circostanza probatoria rilevante e può costituire indice grave di detenzione, salvo spiegazioni plausibili e documentate sull'origine e sulla disponibilità dell'arma.
  • Fattori attenuanti come l'assenza di precedenti, la collaborazione post factum e il valore storico dell'arma possono influire sulla valutazione cautelare ma non sono automaticamente decisivi per escludere esigenze cautelari.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza giustificato errore, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; pertanto occorre valutare con attenzione la fondatezza e la procedura di impugnazione prima di proporre ricorso.

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