Cassazione Penale, Sentenza n. 21569/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto Perniola Pasquale dai reati di omicidio colposo (art. 589, comma 4 c.p.) e dalla contravvenzione di cui all'art. 189 C.d.s. sostenendo: (1) errata valutazione del nesso di causalità tra la condotta colposa di Perniola (ostacolo alla manovra di sorpasso, violazione dell'art.148 C.d.s.) e l'uscita di strada della vettura «Mini Cooper» con conseguente morte dei passeggeri; la Corte d'appello avrebbe dato rilievo solo al momento finale della dinamica trascurando gli effetti della fase iniziale della condotta ostacolante; (2) errata esclusione del reato di omissione di soccorso (art.189 C.d.s.), poiché tale norma configura un reato di pericolo che può applicarsi anche se l'utente coinvolto non è responsabile dell'incidente, quando l'evento sia comunque ricollegabile al suo comportamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo, ha censurato la motivazione della Corte d'appello per carenza e insufficienza in relazione alla valutazione del nesso di causalità, rilevando che i giudici di merito non hanno adeguatamente considerato gli effetti della condotta iniziale di ostacolo al sorpasso né se l'incidente si sarebbe comunque verificato senza tale condotta. Sul secondo, ha ricordato il principio secondo cui l'art.189 C.d.s. può essere contestato anche all'utente non responsabile del sinistro se l'evento è comunque ricollegabile al suo comportamento e costui è titolare di una posizione di garanzia. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, demandando a quest'ultimo l'accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria e la liquidazione delle spese. (La statuizione penale di assoluzione è stata oggetto di censura motivazionale e la pronuncia è stata annullata solo negli effetti civili.)
Norme richiamate
Norma che sanziona l'omicidio colposo con circostanze aggravanti; la Corte ha richiamato il principio che la mera violazione di norme cautelari non presuppone automaticamente il nesso di causalità materiale con l'evento mortale e che quest'ultimo deve essere adeguatamente motivato.
La Corte ha ribadito che la contravvenzione per omissione di soccorso si applica anche all'utente coinvolto nell'incidente che non sia responsabile del sinistro, purché l'evento sia comunque ricollegabile al suo comportamento e sussista una posizione di garanzia.
Norma sul sorpasso richiamata come parametro di condotta: la violazione può integrare colpa, ma non implica di per sé il nesso causale con l'evento senza adeguata motivazione probatoria.
Richiamati nei motivi come riferimenti al concetto di causalità e al rapporto tra condotta e evento; la Corte ha richiamato i principi sulla causalità della colpa e sulla necessità di mostrare che la violazione abbia concretamente determinato il rischio realizzatosi.
Massime di principio
- In incidenti stradali la violazione di una norma di comportamento (es. divieto o imprudenza nel sorpasso) non presuppone automaticamente il nesso causale: il nesso deve essere provato e la decisione motivata considerando se l'evento si sarebbe verificato comunque.
- Quando la Cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può riformulare autonomamente la valutazione dei fatti, ma non può basarsi sugli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla Corte di legittimità; deve integrare e completare la motivazione sui punti censurati.
- L'obbligo di fermarsi e prestare soccorso (art.189 C.d.s.) è un reato di pericolo che può colpire anche chi non è penalmente responsabile dell'incidente, se l'evento è riconducibile al suo comportamento e questi riveste una posizione di garanzia verso gli altri coinvolti.
- Nella valutazione del nesso causale occorre considerare l'intera dinamica (fasi iniziali e finali della condotta), non solo il momento terminale dell'evento; omissioni motivazionali su tali aspetti possono indurre la Cassazione ad annullare la decisione.
- L'annullamento della sentenza 'limitatamente agli effetti civili' comporta che la questione risarcitoria viene rimessa al giudice civile competente per valutare responsabilità civile e liquidare il danno, anche se la pronuncia penale in ordine alla responsabilità potrebbe essere già intervenuta.
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