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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22987/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto aggravato sostenendo la nullità del procedimento d'appello cartolare per violazione del contraddittorio: nonostante la nomina del nuovo difensore (Avv. Francesco Oddo) il 31/03/2021, le notifiche relative alle conclusioni del Pubblico Ministero sono state inviate solo al difensore revocato (Avv. Riccardo Bellotta), il quale ha depositato conclusioni scritte. Si deduce così la mancata integrazione del contraddittorio con il nuovo difensore e la conseguente nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato che, anche in regime di disciplina emergenziale (norme COVID), l'omessa integrazione del contraddittorio cartolare con il difensore di fiducia nominato tempestivamente integra una nullità rilevante ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c) c.p.p., in violazione del diritto di difesa di cui all'art.6 CEDU. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 124, 177 e 178 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle nullità processuali e alle conseguenze dell'omessa integrazione del contraddittorio; in particolare l'art.178, comma 1, lett. c) rileva per la qualificazione della nullità come generale e non sanabile con l'assenza di eccezione dell'altro difensore.

  • art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito dalla legge 18/12/2020 n.176)

    Norma emergenziale richiamata in relazione alla procedura cartolare e alla modalità telematica delle comunicazioni nel periodo pandemico; la Corte afferma che tali misure non possono comprimere il diritto effettivo alla difesa.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 137/2020

    Riferita all'obbligo di comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero: la mancata trasmissione anche ad uno dei difensori dell'imputato integra nullità generale.

  • art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    Usata come parametro di costituzionalità ed eurounitario: la mancata effettività del contraddittorio con il difensore di fiducia viola il diritto alla difesa garantito dalla CEDU.

  • Sentenza Sezioni Unite n.24630/2015 (Maritan)

    Principio richiamato sul fatto che il contraddittorio va adeguatamente garantito, e che il subentro tempestivo di un nuovo difensore richiede l'integrazione delle comunicazioni processuali a quest'ultimo.

Massime di principio

  • La nomina tempestiva di un nuovo difensore impone l'integrazione del contraddittorio: tutte le comunicazioni rilevanti (in particolare le conclusioni del pubblico ministero) devono essere notificate anche al difensore di fiducia subentrato.
  • In materia di giudizio cartolare, la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del P.M. ad almeno uno dei difensori dell'imputato configura una nullità generale ai sensi dell'art.178 c.p.p., non sanabile semplicemente per la mancata eccezione dell'altro difensore.
  • Le norme emergenziali introdotte durante la pandemia (comunicazioni telematiche, procedura cartolare) non derogano al principio dell'effettività del diritto di difesa sancito dall'art.6 CEDU: il rispetto del contraddittorio rimane imprescindibile.
  • In caso di omissione della notifica al nuovo difensore, la via corretta è proporre ricorso per cassazione; il risultato pratico può essere l'annullamento della decisione impugnata e la rinotifica/nuovo giudizio in appello.
  • Per difensori e Procure: verificare sempre le visure difensore/nomine depositate e inviare notifiche a tutti i difensori notificati o al difensore recentemente nominato; per il difensore difeso: controllare le notifiche telematiche e opporsi tempestivamente a eventuali omissioni.

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