Cassazione Civile, Ordinanza n. 03169/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Alcuni titolari di un buono fruttifero postale da euro 2.500, emesso l'11/10/2001 e recante la serie AA2, avevano chiesto a un ufficio postale il rimborso del titolo nel 2018. Il rimborso era stato negato per intervenuta prescrizione. I titolari avevano quindi agito per ottenere il pagamento, sostenendo di non conoscere il termine di scadenza perché sul buono non era indicata la data di scadenza e non era stato consegnato un documento informativo integrativo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il tribunale, in appello, aveva rigettato l'impugnazione di Poste, ma con motivazione diversa, ritenendo che la prescrizione iniziasse dal 31/12/2008 e si compisse il 31/12/2018. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 171-182 DPR 156/1973, art. 8 D.M. 19/12/2000, art. 8 D.M. Tesoro 29/3/2001 e art. 2935 c.c., contestando il criterio di computo del termine di prescrizione adottato dal tribunale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 23 DPR 398/2003 e degli artt. 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c., sostenendo che, dopo l'equiparazione dei buoni ai titoli del debito pubblico, la prescrizione dovesse decorrere secondo le regole codicistiche dalla scadenza del titolo. I controricorrenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che il tribunale aveva erroneamente ibridato la nuova disciplina dei buoni AA2 con la vecchia disciplina previgente: non era corretto mantenere la durata decennale della prescrizione introdotta dai decreti ministeriali e, al tempo stesso, far decorrere il termine secondo la regola del calendario solare propria della normativa precedente. La Corte ha ribadito che, per i buoni della serie AA2 regolati dal D.M. 29/03/2001 e dal D.M. 19/12/2000, il dies a quo della prescrizione coincide con la data di scadenza del titolo, non con il 1° gennaio dell'anno successivo né con l'ultimo giorno dell'anno solare. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamati come disciplina originaria dei buoni postali fruttiferi, poi abrogata in parte dal d.lgs. 284/1999
i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione
nel sistema previgente la riscossione era collegata al calendario solare e la prescrizione decorreva secondo la disciplina allora vigente
ha abrogato l'art. 176 DPR 156/1973 e rimesso a decreti ministeriali la disciplina delle caratteristiche e condizioni dei buoni
art. 8 D.M. 19/12/2000
I diritti dei titolari del BFP si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi
per la Corte la prescrizione dei diritti decorre dalla data di scadenza del titolo, non dal 1° gennaio successivo
art. 10, comma 2, D.M. 19/12/2000
estende la nuova disciplina anche alle serie già emesse per le quali non si fossero compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente
art. 8 D.M. Tesoro 29/3/2001
I titoli appartenenti alla serie AA2 siano liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione
individua la scadenza del titolo al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione/emissione
invocato per sostenere che la prescrizione decorra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del titolo
richiama per i titoli di Stato le norme del codice civile in tema di prescrizione
richiamato nel secondo motivo insieme alle altre norme sulla prescrizione
richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione ordinaria decennale
richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione e calcolo dei termini
richiamato nel secondo motivo per il computo dei termini secondo il calendario comune
Massime di principio
- In materia di buoni postali fruttiferi soggetti alla disciplina dei decreti ministeriali attuativi, la prescrizione dei diritti del titolare decorre dalla data di scadenza del titolo espressamente prevista dalla disciplina applicabile, e non dal 1° gennaio dell'anno successivo né dall'ultimo giorno dell'anno solare, salvo diversa previsione normativa.
- Non è consentito combinare selettivamente la disciplina previgente e quella sopravvenuta per ricavare un regime misto della prescrizione: durata del termine e dies a quo devono essere tratti coerentemente dalla medesima fonte regolatrice.
- Quando la normativa speciale rimette ai decreti ministeriali la determinazione delle condizioni del titolo, la disciplina della prescrizione va ricostruita in base al testo del decreto applicabile al tipo di buono e alla sua serie, verificando se esso estenda la nuova regolazione anche alle emissioni anteriori non ancora prescritte.
- Il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma tale momento va individuato alla luce della disciplina speciale del titolo e della sua concreta scadenza, non di criteri generali incompatibili con la regolazione speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03063/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03065/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03067/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03068/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03069/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →