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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3353/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del lodo arbitrale del 14-15/11/2013 e della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3912/2020 che aveva dichiarato la nullità del lodo ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La società concessionaria delle scommesse ippiche aveva chiesto, tra l'altro, l'accertamento dell'eccessiva onerosità del 'minimo garantito' previsto dall'art. 5 del contratto di concessione, la risoluzione del contratto per inadempimento dei Ministeri e il risarcimento dei danni, nonché l'accertamento della mancata o ritardata attivazione di sistemi di accettazione delle scommesse. Il gravame contestava (i) la motivazione ritenuta insufficiente della sentenza di appello e (ii) l'errata determinazione della giurisdizione, sostenendo che si trattava di pretese meramente patrimoniali e quindi di competenza del giudice ordinario e compromettibili in arbitrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi relativi a carenza di motivazione e a errata qualificazione della giurisdizione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (in particolare SU n. 23418/2020) ha stabilito che le domande di risarcimento e di adempimento relative alla fase di esecuzione del rapporto concessorio — inclusa la mancata attivazione di sistemi di accettazione delle scommesse e il mutamento delle condizioni economiche della convenzione — attengono a obbligazioni convenzionali e non all'esercizio di poteri autoritativi riservati al giudice amministrativo; pertanto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ed è compromettibile in arbitrato. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio della motivazione della decisione giudiziaria: la sentenza di appello è stata censurata per motivazione insufficiente, in violazione dell'obbligo costituzionale di rendere percepibile il ragionamento giustificativo della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato unitamente all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza impugnata; letta dalla Corte come parametro di completezza e chiarezza delle decisioni civili.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato per giustificare la definizione del ricorso da parte della sezione semplice: l'art. 374 va interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità, consentendo alle sezioni semplici di trattare ricorsi sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite si sono già pronunciate o sussistono ragioni di inammissibilità.

  • Massime Sezioni Unite (SU n. 23418/2020 e SU n. 1599/2022)

    SU n. 23418/2020: stabilisce che le controversie concernenti l'adempimento del rapporto concessorio (risarcimento per mutamento condizioni economiche, mancata attivazione di sistemi di accettazione) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e sono arbitrabili; SU n. 1599/2022: chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 374 c.p.c. e la possibilità per le sezioni semplici di decidere su questioni di giurisdizione quando esiste già un precedente delle Sezioni Unite.

  • Clausola contrattuale art. 5 del contratto di concessione

    Non è una norma di legge ma una norma contrattuale rilevante: la contestazione dell'eccessiva onerosità del 'minimo garantito' è stata valutata come questione di adempimento contrattuale e patrimoniale, non come esercizio di poteri autoritativi della P.A.

Massime di principio

  • Le controversie che riguardano l'adempimento e le obbligazioni sostanziali di un rapporto concessorio (es. risarcimento per mutamento delle condizioni economiche, inadempimento relativo all'attivazione di servizi) sono, di regola, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e possono essere compromesse in arbitrato: la semplice implicazione di atti amministrativi non trasferisce automaticamente la giurisdizione al giudice amministrativo.
  • Se la controversia richiede l'esercizio o la sindacabilità di poteri autoritativi tipici della pubblica amministrazione (provvedimenti con contenuto autoritativo che incidono sul momento funzionale del rapporto), allora sussiste la giurisdizione amministrativa; la distinzione va operata in concreto valutando se il tema centrale è l'esercizio di poteri pubblici o l'accertamento di inadempimenti contrattuali.
  • Per essere conforme ai principi di legalità e di garanzia, la decisione giudiziaria deve esporre una motivazione adeguata e percepibile: il richiamo per relationem a precedenti senza argomentazione propria può essere censurato come insufficiente.
  • La presenza di precedenti delle Sezioni Unite che definiscono il riparto di giurisdizione può consentire alle sezioni semplici di trattare ricorsi in materia di giurisdizione; tuttavia, ogni valutazione deve tener conto della portata del precedente rispetto alla fattispecie concreta.
  • In controversie con possibili profili arbitrali, verificare preliminarmente la natura della pretesa (patrimoniale/contrattuale vs autoritativa) per valutare la compatibilità con l'arbitrato e l'eventuale incompetenza del giudice amministrativo.

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