Cassazione Penale, Sentenza n. 49523/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte della riparazione che aveva rigettato la domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte avrebbe valutato la "colpa grave" del ricorrente anche con riferimento al mantenimento della misura cautelare e non solo al momento genetico della sua adozione. Sosteneva che la successiva assoluzione in appello, avvenuta sulla base dello stesso compendio probatorio, dimostrava un errore giudiziario del giudice di primo grado e che quindi la condotta del ricorrente non poteva ostare al riconoscimento della riparazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte della riparazione che aveva individuato, sulla base delle dichiarazioni convergenti di più migranti e degli atti, una condotta gravemente colposa del ricorrente consistente nella partecipazione a un gruppo che usava sistematicamente violenza e nell'aver dato ordini di picchiare e gettare a mare altri passeggeri, circostanze che avrebbero creato la "falsa apparenza" della configurabilità di reato e ingenerato l'errore cautelare. La Cassazione ha ricordato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, va valutata la condotta che abbia concorso a creare l'apparenza del reato tanto in relazione all'adozione quanto al mantenimento della misura, salvo il caso di illegittimità ab origine della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, liquidate in €1.000,00.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha interpretato l'art. 314 nel senso che il diritto alla riparazione è escluso se l'interessato ha dato o concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave; la valutazione della colpa grave può riguardare sia il momento dell'adozione sia il mantenimento della misura, salvo il caso di illegittimità "ab origine" della misura.
art. 300, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le misure perdono efficacia quando è pronunciata sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere; la Corte chiarisce però che tale principio non esclude la verifica della condotta colposa o dolosa che abbia contribuito a creare l'apparenza di reato e quindi l'ostativa alla riparazione.
Norma richiamata come parametro per valutare le condizioni di applicabilità della misura cautelare; citata nel contesto della illegittimità "ab origine" quando manchino le condizioni previste per l'adozione della misura.
Norma richiamata unitamente all'art. 273 come criterio per l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare "ab origine".
Norma utilizzata per comminare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'art. 616 disponendo il versamento di €3.000,00 da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente, con iter logico-motivazionale proprio, se il comportamento dell'interessato abbia concorso a creare l'apparenza di reato che ha indotto l'autorità a disporre o mantenere la misura cautelare.
- La condizione ostativa della colpa grave o del dolo può essere valutata sia rispetto al momento originario di adozione della misura sia rispetto al suo mantenimento: non è esclusa dall'avvenuta successiva assoluzione in sede di merito.
- L'identità del compendio probatorio tra fase cautelare e giudizio di merito non impedisce automaticamente di considerare la condotta del ricorrente rilevante ai fini dell'ostatività; la differenza di valutazione è fisiologica tra giudizio cautelare (sulle apparenze) e giudizio di merito (oltre ogni ragionevole dubbio).
- Solo se è accertata l'illegittimità "ab origine" della misura (cioè l'assenza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., con decisione irrevocabile) la circostanza che il ricorrente abbia concorso a creare l'apparenza di reato perde rilievo ai fini dell'ostatività.
- Il ricorrente che proponga istanza di riparazione deve considerare il rischio di inammissibilità e le relative conseguenze economiche (spese processuali e possibile somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.) qualora il giudice ritenga che vi sia stata colpa grave o dolo.
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