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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36548/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il G.i.p. aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Miotti con sentenza irrevocabile del 22 marzo 2013, ritenendo che Miotti avesse commesso, il 22 agosto 2015 (entro i cinque anni dall'irrevocabilità), una contravvenzione della stessa indole accertata con decreto penale n. 677/2015 non opposto e sanzionata con ammenda di 180 euro. Miotti impugnava in Cassazione sostenendo che la sola condanna pecuniaria non può comportare la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen., che richiede per la revoca una pena detentiva inflitta per il nuovo fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha interpretato l'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. nel senso che la revoca opera solo quando per il nuovo fatto venga inflitta una pena detentiva; pertanto la condanna a pena pecuniaria, anche se derivante da una sostituzione di pena detentiva, non può costituire titolo per la revoca. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la comunicazione al pubblico ministero dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 1))

    La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto soltanto se, entro i termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per la quale venga inflitta una pena detentiva; una condanna pecuniaria non è idonea a provocare la revoca.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011 (Scacco)

    Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162-01

    Precisa il principio già affermato in precedenza che la condanna pecuniaria, anche se sostitutiva di pena detentiva, non legittima la revoca della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La revoca automatica della sospensione condizionale richiede che il nuovo fatto sia punito con pena detentiva; le sole sanzioni pecuniarie non determinano la revoca.
  • Occorre verificare la concreta misura e la natura della pena inflitta per il nuovo reato: se risulta una pena detentiva (anche convertita o residua) può operare la revoca; se è solo ammenda o pena pecuniaria no.
  • Un decreto penale di condanna non opposto che irroga un'ammenda non costituisce di per sé titolo per la revoca della sospensione condizionale.
  • In situazioni analoghe conviene verificare sempre l'esito formale della nuova procedura (tipo di pena inflitta e se si è trattato di sostituzione con pena detentiva) prima di procedere ad atti esecutivi di revoca.

Testo integrale

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