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Sentenza

Sentenza n. 16685/2026 - Roma, Sezione 4T

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità, del sottodimensionamento e della nullità del provvedimento di primo inquadramento al livello 10° emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 89596 del 3 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 (doc. 2), recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 (doc. 3), anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente; 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 01.01.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente: 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo; 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Picicci Rossella il 10/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 10° emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92518 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89596 del 3 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 89596 del 3 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202216710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di primo inquadramento della ricorrente nella carriera direttiva, inizialmente adottati nel novembre 2022 e confermati e resi definitivi nell’ottobre 2023, nonché le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il proprio inquadramento nella carriera direttiva, ritenendolo sottodimensionato e lamentando che ANAC, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, avrebbe applicato solo formalmente il criterio della contiguità giuridica, mantenendo nella sostanza il precedente sistema e attribuendo livelli stipendiali mediante un automatismo uniforme. Ha dedotto che non fossero stati adeguatamente valorizzati l’anzianità e l’esperienza professionale pregresse, la complessità delle mansioni, l’autonomia e le responsabilità esercitate, e che mancasse un’istruttoria concreta e individualizzata; ha inoltre invocato la parità di trattamento. Ha chiesto l’annullamento parziale degli atti, il riconoscimento del diritto al corretto inquadramento, la ricostruzione della carriera, la rinnovazione o revisione del procedimento e il pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione. All’udienza ha chiesto il rinvio in relazione alla pendenza dell’appello contro una distinta sentenza del TAR e a un procedimento ANAC riguardante dipendenti transitati tramite mobilità. ANAC ha eccepito l’inammissibilità per ne bis in idem e ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: il rinvio ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di una dimostrata pregiudizialità del giudizio parallelo; qui l’altro procedimento riguardava una diversa categoria di dipendenti e la controversia poteva essere decisa alla luce di un orientamento consolidato. Il Collegio ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, pur rilevando che essa non appariva priva di fondamento, perché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito, ha rigettato le censure di violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022 e di mancata valorizzazione della professionalità: richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3289/2024 e precedenti conformi, ha ritenuto che le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 avessero correttamente attuato il criterio della contiguità giuridica, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare dell’Autorità. Il criterio oggettivo dell’anzianità, rapportato all’ultimo livello di inquadramento nella qualifica di provenienza e integrato da livelli stipendiali aggiuntivi secondo i periodi di servizio, è stato giudicato idoneo a valorizzare l’esperienza e la professionalità; non era necessario riprodurre i livelli adottati dall’AGCM. Respinte anche le censure di difetto di istruttoria e disparità di trattamento: l’istruttoria era stata articolata e aveva coinvolto le organizzazioni sindacali, mentre le contestazioni di pregiudizi individuali e di danno economico erano rimaste generiche e prive di riscontri specifici. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.

    Il rinvio della trattazione è consentito in via eccezionale e richiede che sia dimostrato un effettivo rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente davanti a un diverso giudice; tale presupposto non ricorreva nella controversia.

  • art. 74 c.p.a.

    Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.

    In presenza di sostanziale identità del petitum e di questioni sovrapponibili, il giudice può richiamare la motivazione di una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., se non vi sono ragioni per discostarsene.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo in casi eccezionali e presuppone la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio pendente davanti a un diverso giudice; non basta la pendenza di un procedimento parallelo relativo a una diversa categoria di soggetti.
  • Nell’attuazione di una pronuncia che impone di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità indipendente può esercitare la propria autonomia regolamentare adottando criteri oggettivi e generalizzabili, tra cui l’anzianità di servizio rapportata alla qualifica e al livello precedentemente posseduti, senza essere tenuta a riprodurre puntualmente il sistema di inquadramento di un’altra autorità.
  • La contestazione dell’inquadramento del personale per mancata valorizzazione della professionalità o per disparità di trattamento deve indicare e documentare uno specifico pregiudizio riferibile alla posizione del ricorrente; deduzioni generiche e assertive non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità o il danno economico.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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