Cassazione Penale, Sentenza n. 38804/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (detenzione in concorso di 2,173 kg di cocaina). Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 143 e 178 lett. c) c.p.p. per presunta mancata e tardiva traduzione in lingua albanese dell'ordinanza di custodia cautelare, sostenendo che la traduzione gli era stata consegnata il giorno stesso dell'udienza (lesione del diritto di difesa). In memoria ha richiamato il principio indicato dalle Sezioni Unite del 27/10/2023 secondo cui un'ordinanza non tradotta è valida solo se si può ritenere che l'indagato conosca la lingua italiana, altrimenti è nulla.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha rilevato che la traduzione in albanese dell'ordinanza è stata consegnata il 30/11/2023 alle 12:35 e che l'udienza davanti al Tribunale del riesame si è tenuta il 1/12/2023 alle 9:51; all'udienza l'indagato era assistito dal difensore di fiducia e dall'interprete albanese, e nessuna istanza di differimento o richiesta di termine a difesa è stata formulata. Inoltre l'ordinanza era stata emessa il 18/11/2023 e notificata in carcere il 23/11/2023; il riesame era stato proposto il 24/11 e il Presidente aveva fissato udienza in data successiva, per cui la traduzione era stata effettuata in un termine ritenuto congruo. La Corte ha ritenuto che non sussista alcuna lesione del diritto di difesa e ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di rito (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente quale norma connessa al diritto di difesa in relazione alla traduzione degli atti; la Corte ha ritenuto che la traduzione sia stata fornita in tempo utile e quindi non sia stata violata la norma nella sostanza.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla figura dell'interprete e alle garanzie per l'indagato alloglotta; la Corte ha rilevato la presenza dell'interprete all'udienza e ha quindi escluso pregiudizio per la difesa.
art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il differimento dell'udienza su richiesta dell'indagato per motivi di difesa; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha richiesto il differimento né il termine a difesa previsto, elemento che incide sulla valutazione dell'assenza di pregiudizio.
Norma che riguarda l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali ai sensi di tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti da eseguire in caso di decisione conclusiva; la Corte ha ordinato alla cancelleria gli adempimenti previsti.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite 27/10/2023 (principio citato)
Principio richiamato dal ricorrente in base al quale l'ordinanza non tradotta è nulla se non si può ritenere che l'indagato conosca l'italiano; la Corte ha ritenuto il richiamo 'stravagante' nel caso concreto dato che la traduzione era stata effettuata in tempo utile e quindi quel principio non poteva essere invocato a favore del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata nella motivazione in relazione alla valutazione sulla responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile colpa tale da escludere la concessione di una determinazione equitativa per la somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento cautelare non determina automaticamente la nullità: occorre valutare se la mancata o tardiva traduzione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa dell'indagato.
- La presenza dell'interprete e del difensore e l'assenza di istanze di differimento o di termini a difesa da parte dell'indagato sono elementi che inducono il giudice a ritenere non sussistente il danno per il diritto di difesa.
- Se la traduzione viene effettuata in un termine congruo prima dell'udienza (o comunque in tempo tale da consentire la piena partecipazione e difesa), il ricorso per violazione del diritto alla traduzione è difficilmente accolto.
- Quando si ritiene di essere stati lesi nella capacità di difesa per mancata o tardiva traduzione, è importante chiedere tempestivamente il differimento dell'udienza/termine a difesa e documentare la concreta incapacità di comprendere gli atti.
- Il richiamo a principi di legittimità (es. Sezioni Unite) può essere utile, ma la loro efficacia dipende dall'applicabilità fattuale: se la traduzione è stata effettivamente fornita in tempo utile, il richiamo non basta a superare la valutazione di assenza di pregiudizio.
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