Cassazione Civile, Ordinanza n. 38368/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale, aveva pignorato somme disponibili presso il terzo tesoriere di un ente debitore, promuovendo l'espropriazione forzata di crediti presso terzi. Dopo che il giudice dell'esecuzione di un primo tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, il creditore aveva riassunto l'esecuzione davanti a un diverso tribunale. Il giudice dell'esecuzione di quest'ultimo ufficio ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ritenendo che, se il debitore dovesse qualificarsi come pubblica amministrazione, la competenza territoriale sarebbe spettata a un diverso ufficio. La Corte è stata investita della questione preliminare di ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio. Il ricorso mirava quindi a ottenere la declaratoria della competenza del tribunale adito dal giudice remittente o, in subordine, la risoluzione del conflitto territoriale tra i diversi uffici dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Ha affermato che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sulla propria competenza non sono impugnabili con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., né possono essere oggetto di conflitto di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; il rimedio esperibile dalle parti è invece l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il controllo sulla competenza nell'esecuzione forzata si realizza, in via mediata, attraverso l'impugnazione della sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi, non direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il conflitto era stato sollevato d'ufficio.
Norme richiamate
il conflitto di competenza d'ufficio non è ammissibile per risolvere questioni sulla competenza del giudice dell'esecuzione nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi.
il regolamento di competenza non è il rimedio esperibile contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sulla propria competenza.
costituisce il rimedio generale per contestare la regolarità degli atti esecutivi, inclusi i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sulla competenza.
richiamato insieme all'art. 26-bis c.p.c. quale norma sulla competenza nell'esecuzione forzata, ma il controllo immediato sulla competenza si innesta tramite i rimedi impugnatori previsti.
la competenza dell'esecuzione si inserisce nel sistema generale della competenza, ma il controllo sulla decisione del giudice dell'esecuzione segue il meccanismo delineato dalla disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi e delle relative sentenze.
la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi che decide sulla competenza dell'esecuzione è il provvedimento impugnabile con regolamento di competenza.
richiamato per il rito camerale e la trattazione del procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che affermano o negano la propria competenza non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza, né possono essere oggetto di conflitto di competenza d'ufficio.
- La contestazione della competenza del giudice dell'esecuzione deve essere proposta mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che è il rimedio generale contro le irregolarità dell'esecuzione forzata.
- Il controllo immediato sulla competenza nell'esecuzione forzata opera in via mediata: il regolamento di competenza è proponibile contro la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi, non contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
- Nelle controversie sulla competenza territoriale nell'espropriazione presso terzi, la questione attiene al quomodo del processo esecutivo e non alla potestas iudicandi in senso proprio.
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