Cassazione Civile, Ordinanza n. 29850/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Matera che, nel liquidare il compenso del consulente tecnico d'ufficio nominato in un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., aveva posto tale compenso a suo carico, qualificandola come parte resistente e facendo leva su una valutazione di soccombenza. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. le spese dell'ATP devono gravare sulla parte richiedente secondo il principio di causalità, non essendo il procedimento di natura contenziosa e non potendosi applicare il criterio della soccombenza, riservato al successivo giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando l'ordinanza impugnata nella parte in cui poneva il compenso del C.T.U. a carico della società ricorrente. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha posto il compenso del consulente, nella misura già liquidata, a carico in via solidale della sola parte richiedente la consulenza tecnica preventiva. Ha inoltre condannato gli intimati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
Il procedimento si conclude con il deposito della relazione o con il verbale di conciliazione e non è governato dal criterio della soccombenza; il compenso del consulente va posto a carico della parte richiedente.
accertamento tecnico preventivo
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il concetto di soccombenza è estraneo; le spese vanno poste a carico della parte che ha richiesto il procedimento, salvo la loro considerazione nel successivo giudizio di merito.
Richiamato come norma invocata per contestare l'erronea applicazione del criterio della soccombenza alle spese del procedimento cautelare/anticipatorio.
Richiamato come norma invocata per censurare il regolamento delle spese effettuato dal giudice del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., il compenso del consulente tecnico deve essere posto a carico della parte che ha richiesto il procedimento, salvo diverso accordo nel verbale di conciliazione.
- Il criterio della soccombenza, proprio del giudizio contenzioso di merito, non si applica alla liquidazione delle spese del procedimento di ATP o della consulenza tecnica preventiva, perché in tale fase manca un accertamento della fondatezza della pretesa.
- Le spese del procedimento tecnico preventivo possono essere valutate nel successivo giudizio di merito, ove l'elaborato peritale venga acquisito, e allora seguono la disciplina ordinaria delle spese di lite, salvo compensazione.
- Quando la questione di diritto è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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