Cassazione Civile, Ordinanza n. 18096/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento catastale relativo a immobili costituiti da piazzali e binari inseriti nel complesso intermodale di un interporto tra vari Comuni del Piemonte. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo che la destinazione alla movimentazione merci giustificasse la classificazione in categoria catastale E/1, quale immobile destinato a servizio pubblico e privo di autonoma redditività. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 conv. in l. 286/2006 e del d.m. 28/1998, per avere il giudice di merito escluso l'autonomia funzionale e reddituale dei beni; (2) violazione del d.l. 262/2006, per avere attribuito la categoria E/1 a beni che, per le loro caratteristiche, sarebbero destinati ad uso commerciale e quindi incompatibili con la categoria E; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè la natura commerciale dei beni, desunta dal loro concreto utilizzo per la gestione di carichi pesanti e dalla loro inserzione in un insieme organico di strutture intermodali. La resistente ha contestato i motivi con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha ribadito che, ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive e strutturali dell'immobile, non la qualità soggettiva del proprietario né il concreto uso che ne venga fatto; inoltre, per le categorie del gruppo E, è necessaria una marcata connotazione tipologico-funzionale che renda il bene sostanzialmente incommerciabile e estraneo a finalità commerciali o industriali. Ha quindi affermato che binari e piazzali di un interporto, destinati alla movimentazione delle merci e inseriti in un complesso imprenditoriale intermodale, partecipano dell'attività commerciale svolta e non possono essere classificati in E/1 solo perché inseriti in una struttura che svolge anche un servizio di interesse pubblico. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il consolidamento successivo della giurisprudenza, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura commerciale dei beni
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006 conv. in l. n. 286 del 2006
nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato o ad usi diversi se presentano autonomia funzionale e reddituale
richiamato dal ricorrente come disciplina del classamento catastale
art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
la categoria E raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non con radicali trasformazioni
art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249
richiamato nel combinato disposto che fonda la nozione di immobile autonomamente produttivo di reddito
definisce l'interporto come complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, occorre avere riguardo alle caratteristiche oggettive e strutturali dell'immobile, non alla qualità soggettiva del proprietario né al concreto uso che questi ne faccia.
- La categoria catastale E è riservata a immobili con peculiare connotazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tali da risultare sostanzialmente incommerciabili e estranei ad una logica commerciale o industriale ordinaria.
- Per l'inquadramento in categoria E/1 non basta l'assenza di autonomia reddituale in senso astratto: occorre anche che l'immobile sia effettivamente strumentale al servizio pubblico e non svolga, in concreto, funzione commerciale o industriale.
- Se un bene è destinato alla movimentazione di merci e partecipa all'attività imprenditoriale di un interporto, la destinazione di pubblico interesse della struttura complessiva non esclude il classamento in categorie diverse dalla E quando il bene presenti autonomia funzionale e reddituale.
- Nel giudizio di classamento, il giudice deve verificare la reale destinazione funzionale e produttiva del bene, desumendola dalle sue caratteristiche oggettive e non da qualificazioni meramente nominali o dall'inserimento in un contesto pubblicistico.
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