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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26869/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

La Corte di appello ha revocato un beneficio di indulto concesso in precedenza, perché il beneficiario avrebbe commesso, entro il termine previsto dalla legge n. 241 del 2006, un delitto non colposo per il quale è intervenuta una condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due, divenuta irrevocabile. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge in relazione all'art. 172 c.p., sostenendo che la revoca del beneficio non poteva più essere disposta perché era decorso un periodo superiore a dieci anni dalla concessione dell'indulto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi difensiva, perché contraria al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 c.p.

    La difesa lo invocava per sostenere il decorso del termine decennale; la Corte esclude che tale lettura impedisca la revoca dell'indulto, richiamando invece la decorrenza del termine dalla irrevocabilità della sentenza di condanna quando la pena è subordinata alla revoca del beneficio.

  • art. 1 legge 31 luglio 2006 n. 241

    È la base normativa dell'indulto revocabile se, entro il termine previsto, il beneficiario commette un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

  • Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01

    «Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio»

    Viene richiamato come principio di diritto consolidato e decisivo per escludere l'erroneità della doglianza del ricorrente.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da profili di colpa.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione della pena dipende dalla revoca di un beneficio di indulto, il termine rilevante per la prescrizione della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca, non dalla data di concessione del beneficio.
  • La revoca dell'indulto può essere disposta se, entro il termine stabilito dalla legge di concessione, il beneficiario commette un delitto non colposo per il quale intervenga una condanna a pena detentiva almeno pari al minimo richiesto dalla norma.
  • Una censura che presupponga una decorrenza del termine di prescrizione incompatibile con la disciplina normativa e con il diritto vivente integra un motivo manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo assenza di profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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