Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09699/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato e comunque tardivamente rispetto al termine di impugnazione calcolato dalla data di deposito della sentenza di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 febbraio 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Noia nei confronti dell'imputato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi in Castello di Cisterna tra l'1 e l'11 dicembre 2023. La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito del ricorso, perché rileva d'ufficio una duplice causa di inammissibilità: da un lato, l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato; dall'altro, è stata proposta oltre il termine di legge, poiché la sentenza d'appello, depositata il 24 aprile 2025, rendeva scadere il termine per ricorrere il 13 luglio 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 29 agosto 2025. La Corte conclude quindi per l'inammissibilità con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine di legge decorrente dal deposito della sentenza impugnata; la tardività è rilevabile sulla base delle date di deposito e di presentazione dell'impugnazione.
  • L'impugnazione proposta personalmente dall'imputato può determinare l'inammissibilità quando il mezzo di gravame richiede una forma di proposizione non rispettata dal ricorrente, secondo quanto rilevato nel caso concreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non esamina i motivi di merito e dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.