Cassazione Penale, Ordinanza n. 11431/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua condanna per concorso nella cessione di sostanza stupefacente. Sostiene che la responsabilità sarebbe stata desunta in modo illogico e illegittimo da una sola espressione verbale, "zio, zio", pronunciata al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, senza prova di un previo rapporto con il coimputato, di un accordo criminoso, di un ruolo di palo o di ausilio, né di altri elementi corroboranti. Deduce inoltre che lo stupefacente era stato rinvenuto solo in possesso del coimputato, che il denaro in suo possesso era stato restituito perché ritenuto lecito e che la sua presenza sul posto era spiegabile in modo innocente. In ricorso vengono inoltre richiamati precedenti giurisprudenziali che la Corte qualifica come erroneamente attribuiti e, dunque, non utilmente spendibili a sostegno delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le doglianze ripropongano, senza apportare reali elementi di novità o specifici travisamenti, contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte valorizza la motivazione della sentenza d'appello, che aveva desunto il concorso dell'imputato da una ricostruzione complessiva del fatto: l'osservazione diretta degli operanti, la cessione di stupefacente da parte del coimputato in cambio di denaro, l'avvicinamento del ricorrente e l'urlo "zio, zio" interpretato come avviso per consentire la fuga del complice. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma richiamata dalla difesa come titolo di reato contestato; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a ritenere inammissibile la censura sulla responsabilità concorsuale.
non citato espressamente nel testo riportato, ma il dispositivo di inammissibilità con condanna alla Cassa delle Ammende presuppone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica, ancorata agli esiti istruttori e alle emergenze processuali.
- In tema di concorso nel reato, il contributo dell'agente può essere desunto da un complesso di elementi fattuali, anche di natura comportamentale o verbale, purché il giudice dia conto con motivazione adeguata dell'esistenza di un contributo consapevole e volontario, morale o materiale, alla realizzazione del fatto.
- La censura per violazione di legge o vizio motivazionale è inammissibile quando maschera un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti, senza individuare specifici travisamenti della prova o concreti punti di illogicità della sentenza impugnata.
- La mera isolatezza di un dato probatorio non ne impedisce la valorizzazione, ove esso si inserisca in una sequenza fattuale complessiva da cui sia logicamente desumibile la partecipazione dell'imputato all'azione criminosa.
- Richiami giurisprudenziali non corrispondenti al contenuto effettivo dei precedenti invocati non forniscono supporto utile al ricorso e possono essere valutati come privi di pertinenza difensiva.
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